Cassazione Penale, Sentenza n. 8541/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che confermava l'accertamento di pericolosità sociale del proposto Nino Montenero e la conseguente confisca di prevenzione di terreni e fabbricati. Contestavano: a) l'illegittimità del ricorso alla categoria di pericolosità richiamata (si sarebbe fatto riferimento alla lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, mentre la confisca sarebbe poi motivata con la lett. b), violando la correlazione e il contraddittorio); b) la mancanza della necessaria correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e acquisizioni immobiliari; c) la sproporzione tra redditi/attività e valore dei beni, la mancata dimostrazione della lecita provvista e la non dimostrata riconducibilità al proposto di taluni cespiti intestati a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, la Corte di merito possa accogliere una diversa categoria di pericolosità rispetto a quella inizialmente proposta purché sugli elementi fattuali sia stato garantito il contraddittorio; ha inoltre confermato che la confisca di prevenzione ha autonoma natura rispetto al sequestro e può riguardare beni non previamente sottoposti a sequestro. Il giudice di merito aveva motivato adeguatamente la sproporzione patrimoniale e la mancanza di lecita provvista avvalendosi di una perizia solida; la riferibilità indiretta dei beni al proposto è stata logicamente desunta dall'assenza di capacità economica autonoma dei familiari. Per queste ragioni i motivi di merito sono stati ritenuti inammissibili nella sede di cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 1, comma 1, lett. b)
La lett. b) definisce una categoria di pericolosità sociale utilizzabile per misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo a tale categoria anche se la proposta originaria aveva invocato o fatto riferimento ad altra categoria, purché i fatti siano stati contestati e vi sia stato contraddittorio
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 10 e 27
Stabilisce che il ricorso in Cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge sostanziale o processuale, comprendendo anche l'assenza o apparenza della motivazione
Codice di procedura penale - art. 585, comma 4
L'inammissibilità dei ricorsi originari preclude l'esame dei motivi aggiunti presentati successivamente
Codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ove ricorrenti presentino impugnazioni irregolari o manifestamente infondate
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. a) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2011 per difetto di determinatezza; la Corte di cassazione ha però chiarito che ciò non impedisce l'uso di altre categorie di pericolosità previste dalla norma quando il procedimento garantisca il contraddittorio e la decisione sia adeguatamente motivata
Massime di principio
- Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a questioni di legge; censure di merito sulla valutazione concreta della prova o sulla motivazione adeguata sono in gran parte inammissibili
- Il giudice della prevenzione può inquadrar e la pericolosità sociale in una categoria diversa da quella proposta in origine, purché i fatti fattuali siano stati contestati e si sia garantito il contraddittorio sul nucleo probatorio
- La confisca di prevenzione ha autonomia rispetto al sequestro: può riguardare beni non previamente sottoposti a sequestro e non è vincolata a riprodurre identicamente l'originario inquadramento della pericolosità
- Per ritenere la riconducibilità indiretta dei beni a terzi intestatari, è necessario che il giudice verifichi e motivi l'assenza di reale capacità economica autonoma dei familiari; accertamenti tecnici e perizie solide rafforzano la decisione
- La mancanza di prova di una lecita provvista e la sproporzione reddituale rispetto ai beni sono valutazioni ammesse in sede di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se adeguatamente motivate
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato o irregolare può essere dichiarato inammissibile e portare alla condanna alle spese e a sanzioni economiche a carico dei ricorrenti
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