Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35499/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania, deducendo un unico motivo: violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della truffa di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p. La Corte ha rilevato che la questione non era stata proposta con l’atto di appello, come risultava dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva contestato specificamente in cassazione la completezza o correttezza di tale riepilogo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza sull’aggravante non era stata previamente dedotta in appello e non era quindi proponibile per la prima volta in cassazione. Ha inoltre ribadito che è privo di specificità il motivo che lamenti l’omessa motivazione su una censura d’appello senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi d’appello riportato nella sentenza impugnata, quando tale riepilogo non dà conto della censura asseritamente non esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.

    l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazionedi legge in ordine alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 640,secondo comma, n. 2-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimitàperché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello

    La sentenza menziona l’aggravante come oggetto della censura, ma dichiara la questione non proponibile in cassazione perché non era stata previamente dedotta in appello; non esamina nel merito i presupposti dell’aggravante.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen.

    La censura non può essere esaminata in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello, con conseguente inammissibilità.

Massime di principio

  • Non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione una censura che avrebbe dovuto essere proposta con l’atto di appello: la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il motivo di cassazione che denuncia l’omessa motivazione su una censura d’appello è privo di specificità se il ricorrente non contesta puntualmente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, quando da tale riepilogo non risulta la formulazione della censura asseritamente non esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.