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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28111/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società veicolo e una società di leasing avevano acquisito, per cessione, crediti derivanti dalla proprietà di un immobile concesso in leasing e poi locato/sub-locato a terzi. Dopo la restituzione dell'immobile al proprietario e la perdurante occupazione di una porzione del bene, veniva presentata domanda tardiva di ammissione al passivo di un fallimento per un credito, qualificato come prededucibile, a titolo di indennità di occupazione. La domanda veniva dichiarata inammissibile dal giudice delegato per tardività ex art. 101 l. fall.; l'opposizione ex art. 98 l. fall. veniva respinta dal Tribunale, che riteneva la domanda ultratardiva sia perché proposta oltre il termine ragionevole dalla cessazione dell'impedimento, sia perché il dies a quo andava individuato già nella data di restituzione dell'immobile, momento in cui la creditrice avrebbe dovuto rivolgersi al diverso fallimento della società utilizzatrice o al terzo occupante. In cassazione la ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione dell'art. 101 l. fall. per avere il Tribunale computato erroneamente il termine di decadenza; con secondo motivo censurava la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. in conseguenza dell'asserito errore sul merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari del fallimento sulla titolarità del credito e sulla rappresentanza processuale, ma ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non investiva una delle autonome rationes decidendi del decreto impugnato: il Tribunale aveva infatti affermato, in via autonoma, che la domanda era comunque ultratardiva per essere stata presentata a distanza di quasi un anno dalla data indicata dalla stessa ricorrente come cessazione dell'impedimento, senza allegazione di ulteriori ragioni giustificatrici dell'inerzia successiva. Poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, mancava interesse all'esame delle doglianze sul diverso dies a quo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    Per le domande ultratardive di ammissione al passivo, il creditore deve non solo allegare e provare la causa impeditiva iniziale, ma anche spiegare la successiva inerzia dopo la cessazione dell'impedimento, dovendo attivarsi entro un termine ragionevolmente contenuto.

  • art. 98 l. fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo, che nel caso è stata proposta contro la declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese del giudizio di opposizione è stata contestata solo come conseguenza dell'erroneità del merito, motivo rimasto assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte richiama la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, poiché l'omessa censura di anche una sola di esse rende inutile l'esame delle altre doglianze.
  • In materia di ammissione tardiva o ultratardiva al passivo fallimentare, il creditore deve allegare non solo la causa che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la ragione della perdurante inerzia dopo la cessazione di tale impedimento.
  • La domanda di ammissione ultratardiva non può essere proposta facendo leva sul solo termine annuale astrattamente previsto, occorrendo un'attivazione in un tempo ragionevolmente contenuto e coerente con l'esigenza di durata ragionevole della procedura concorsuale.
  • Quando una censura sulle spese dipende integralmente dall'esito del motivo di merito, il suo esame resta assorbito se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni preliminari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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