Cassazione Penale, Sentenza n. 29960/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 25/02/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro ritenuta profitto dei reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio. Il ricorrente denunciava (1) vizi procedurali: precedente sequestro probatorio annullato dalla Cassazione, mancata restituzione, irregolarità nella notifica e nei termini della richiesta di convalida del decreto di sequestro d'urgenza; (2) carenza e apparente vacuità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine al fumus commissi delicti, al periculum e alla reale riconducibilità della somma al profitto illecito (mancata indicazione della fonte del profitto e della sua entità, nonché inesatta qualificazione della natura del sequestro - impeditivo o finalizzato a confisca).
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 25/02/2022 disponendo la restituzione immediata del denaro al ricorrente. Ha ritenuto infondati i profili relativi ai vizi procedurali (in particolare ha confermato che l'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida non inficia di per sé la possibilità per il giudice di adottare il sequestro preventivo), ma ha accolto il motivo sul piano della motivazione sostanziale: il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata motivazione circa l'esistenza di un profitto concreto riconducibile ai reati contestati (associazione e autoriciclaggio) e non ha chiarito la natura del sequestro. Per tali carenze la Corte ha ritenuto che mancasse un reato idoneo a produrre un profitto confiscabile e ha disposto la restituzione del denaro.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza
L'inosservanza del termine non preclude al giudice la facoltà di disporre comunque il sequestro preventivo con efficacia ex nunc; il decreto del P.M. è provvisorio e il titolo stabile è il decreto del G.I.P.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Il reato di associazione non produce automaticamente un profitto autonomo: il profitto contestabile è essenzialmente la sommatoria dei profitti derivanti dai reati-fine che l'associazione ha posto in essere; occorre indicare concretezza e fonte dei profitti per legittimare il sequestro
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
Per l'autoriciclaggio è necessario individuare un profitto illecito originario che sia stato reimpiegato; senza l'indicazione della fonte del profitto, la sussistenza del reato e l'idoneità del sequestro non possono essere adeguatamente motivate
giurisprudenza rilevante (orientamenti citati)
"Sez.3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi"; "Sez.2, n. 50740 del 19/9/2019, Iacomelli"; "Sez.1, n.7860 del 20/01/2015, Meli"; "Sez.3, n.44912 del 7/04/2016, Bernasconi"
La giurisprudenza ammette che il G.I.P. possa emettere autonomamente il decreto di sequestro con efficacia stabile; esiste un dibattito su se e in quali termini l'associazione per delinquere produca un profitto autonomo, ma è condiviso che occorra una verifica concreta dei profitti derivanti dai reati-fine
Massime di principio
- I vizi procedurali relativi al mancato rispetto del termine di 48 ore per la convalida d'urgenza non sono automaticamente decisivi: il giudice può comunque adottare un sequestro preventivo autonomo con efficacia ex nunc.
- Per legittimare un sequestro per profitto di reato occorre motivare concretamente la fonte e l'entità del profitto illecito: non basta l'affermazione astratta che il reato è "idoneo" a produrre profitti.
- Nel caso di contestazione per associazione per delinquere è necessario specificare quali reati-fine hanno effettivamente prodotto profitti e quantificarne, anche sommariamente, la misura, poiché il profitto dell'associazione è, in sostanza, la sommatoria dei profitti dei reati-fine.
- Per l'accertamento dell'autoriciclaggio è indispensabile individuare il profitto originario che sarebbe stato reimpiegato; l'assenza di tale indicazione rende la motivazione insufficiente.
- Il giudice deve chiarire la natura del sequestro (impeditivo/innitivo o finalizzato alla confisca) e collegare la misura cautelare agli specifici presupposti di fumus e periculum affinché il vincolo reale resista al sindacato di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →