Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la decisione del Tribunale di Crotone; denunciano la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno (art. 131-bis c.p.) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. Sostengono che il materiale inerte asportato (sabbia) aveva valore economico minimale (al massimo 50 euro per autocarro), che non vi sarebbe stato danno ambientale perché il materiale era di risulta da lavori urgenti e sarebbe dovuto essere rimosso, e che il Tribunale avrebbe confuso danno e profitto e applicato erroneamente il massimo edittale ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (1) le censure relative all'art. 62 n.4 c.p. risultano inedite e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; (2) la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. è basata su lettura parziale della norma: il comma 4 esclude la considerazione delle circostanze per la determinazione del limite edittale ostativo salvo le circostanze e le aggravanti ad effetto speciale, le quali possono precludere il beneficio. Conseguenze: rigetto per inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis, comma 4, cod. pen.
La Corte evidenzia che il comma 4 esclude, ai fini della determinazione del limite edittale ostativo, la considerazione delle circostanze salvo che si tratti di circostanze o aggravanti ad effetto speciale; pertanto la presenza di aggravanti ad effetto speciale può impedire l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
La questione relativa al riconoscimento di tale attenuante è stata ritenuta inedita e dunque non valutabile in cassazione se non adeguatamente dedotta in precedenza; inoltre la Corte ha implicitamente ritenuto che, ove non prospettata tempestivamente, non possa essere valutata in sede di legittimità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per ricordare il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello salvo profili rilevabili d'ufficio o impossibilità di dedurle anteriormente.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per i ricorsi ritenuti inammissibili per colpa dei ricorrenti; la Corte ha applicato tale sanzione in misura equitativa (Euros 3.000,00).
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in cassazione questioni nuove non dedotte o non specificamente devolute al giudice di appello; tali questioni sono inammissibili salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle prima.
- La particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando sono presenti aggravanti ad effetto speciale che incidono sul limite edittale ostativo; la verifica richiede lettura integrale del comma 4 e del giudizio di comparazione.
- Il valore economico limitato del bene asportato, da solo, non garantisce l'applicazione dell'attenuante di particolare tenuità se permangono circostanze aggravanti o effetti ambientali valutati dal giudice.
- Per cercare di ottenere il beneficio di cui all'art. 131-bis è necessario che la difesa abbia dedotto tempestivamente in primo grado e in appello la richiesta e costruito il quadro probatorio e valutativo, evidenziando l'assenza di aggravanti ad effetto speciale.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni economiche processuali a carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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