Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31413/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 648-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La censura mira, in sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione delle prove, prospettando inoltre questioni già sollevate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito. La vicenda concreta riguarda un ciclomotore nella disponibilità dell'imputato sul quale erano stati apposti una targa di provenienza furtiva e una riverniciatura con colore diverso da quello originario; secondo la Corte territoriale tali operazioni erano idonee a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, integrando così il riciclaggio e non la ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle risultanze processuali, oltre a riproporre doglianze già disattese con motivazione ritenuta lineare e immune da vizi logici dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La disposizione è richiamata come norma incriminatrice contestata; la Corte ribadisce che la condotta di alterazione delle caratteristiche identificative del bene, idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa, è compatibile con il riciclaggio.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente denunciate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con motivazione immune da manifeste illogicità.
  • Ai fini del riciclaggio, rilevano condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, anche quando consistano nell'alterazione delle caratteristiche esteriori del bene stesso, come l'apposizione di una targa furtiva e la riverniciatura.
  • La distinzione tra riciclaggio e ricettazione si gioca sulla presenza di operazioni concrete dirette a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita del bene, e non sulla sola disponibilità del bene proveniente da reato.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggio
RamiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.