Cassazione Penale, Sentenza n. 40812/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 23/11/2021 che, in sede di rinvio disposto dalla Corte, aveva autorizzato il ricorrente a effettuare: a) la videochiamata in sostituzione del colloquio telefonico mensile della durata di 10 minuti (prevista dalla normativa per il colloquio telefonico) tramite piattaforma certificata DGSIA; b) una videochiamata mensile della durata massima di un'ora in sostituzione del colloquio visivo con i familiari fino al 31/12/2021. Il ricorrente contestava la disparità di durata tra le due tipologie di colloquio (10 minuti vs 1 ora) lamentando violazioni costituzionali e di norme processuali (art. 3 Cost., artt. 125 comma 3 e 627 c.p.p.), nonché la nullità o inefficacia dell'autorizzazione che era stata concessa solo fino al 31/12/2021 e notificata successivamente (18/01/2022), impedendone l'effettiva fruizione; inoltre deduceva che, data l'età avanzata della madre, l'impossibilità di colloquio in presenza permarrebbe anche oltre il periodo emergenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non sussista violazione nella differenza di durata perché le due tipologie di colloquio sono disciplinate da norme distinte: il colloquio telefonico (art. 39, comma 6, d.P.R. n.230/2000) è previsto nella durata di 10 minuti, mentre il colloquio visivo con i familiari (art. 37, comma 10, d.P.R. n.230/2000) può durare fino a un'ora e, per il periodo emergenziale, è stato sostituito dalla videoconferenza fino al 31/12/2021. La Corte ha inoltre osservato che la precedente pronuncia della Cassazione aveva disposto un riesame limitato alla questione dell'equiparazione della videochiamata al colloquio telefonico; non era invece stato chiesto né esaminato nel rinvio il caso specifico dell'impossibilità della madre anziana, per cui la relativa eccezione non poteva essere valorizzata nel presente procedimento. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese di procedimento e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
lettera B del comma 2-quater
Riconosce al detenuto diritti in termini di colloqui; la Corte rileva che il ricorrente, soggetto al regime 41-bis, può chiedere modalità a distanza nei casi previsti ma la valutazione delle specifiche richieste richiede istanza e valutazione nel procedimento competente
art. 39, comma 6 (colloquio telefonico: 10 minuti); art. 37, comma 10 (colloquio visivo: fino a un'ora)
Le due tipologie di colloquio sono regolate separatamente con durate e modalità differenti: il regolamento ammette 10 minuti per il colloquio telefonico e fino a un'ora per il colloquio visivo; la sostituzione con videoconferenza per i colloqui visivi è stata prevista in via emergenziale fino al 31/12/2021
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invoca questa norma per dedurre violazioni di diritto sostanziale e processuale, ma la Corte ritiene il motivo infondato
Richiamato in relazione a presunte nullità/inefficacia per pregiudizio derivante dalla limitazione temporale dell'autorizzazione e dalla successiva notifica; la Corte non ritiene sussistente la violazione nel procedimento esaminato
art. 3 Costituzione
Invocato in tema di parità di trattamento rispetto alla durata dei colloqui; la Corte rileva che la disparità è giustificata da norme specifiche che prevedono durate differenti per tipologie diverse di colloquio
Massime di principio
- Le diverse tipologie di colloquio in ambito penitenziario (telefonico vs visivo) sono disciplinate da norme distinte e possono prevedere durate diverse; la mera identità della tecnologia usata non comporta automaticamente parità di durata.
- La videoconferenza può essere ammessa in sostituzione del colloquio visivo principalmente nei casi previsti dalla disciplina emergenziale o quando i familiari si trovino in situazione di impossibilità o gravissima difficoltà a recarsi in presenza, ma la specifica situazione deve essere dedotta e valutata nell'istanza.
- Se la Corte di legittimità ordina un riesame limitato a specifici profili, il giudice di rinvio deve pronunciarsi nei termini del mandato; questioni nuove non esaminate precedentemente devono essere proposte e documentate nel procedimento opportuno.
- Questioni procedurali relative a termini e notifiche (es. autorizzazioni con scadenze) vanno valutate caso per caso; la semplice notifica tardiva non implica automaticamente l'inammissibilità del provvedimento se il merito rimane conforme alla normativa.
- In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, è possibile la condanna alle spese processuali e all'applicazione di somme alla Cassa delle ammende.
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