Cassazione Civile, Ordinanza n. 03741/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una banca aveva convenuto in giudizio un tecnico incaricato di stimare due immobili, chiedendone la condanna al risarcimento di un ingente danno patrimoniale asseritamente derivato da condotta inadempiente nello svolgimento dell’incarico. Secondo la prospettazione della banca, il tecnico avrebbe dovuto svolgere la stima con maggiore diligenza e avrebbe potuto accorgersi che i beni erano stati scambiati; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che egli avesse operato sulla base della documentazione fornita dalla stessa banca e che la successiva scoperta dell’errore emerso in sede esecutiva integrasse un fatto riconducibile a caso fortuito, escludendo la sua responsabilità. Con l’unico motivo di ricorso la banca denunciava violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218 e 2230 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del professionista senza verificare se una condotta più diligente avrebbe potuto neutralizzare l’azione fraudolenta dei terzi e senza fare corretta applicazione dei principi sull’onere probatorio nell’inadempimento contrattuale. La controricorrente assicuratrice eccepiva inoltre la tardività del ricorso per decorrenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata, o comunque non decisiva, l’eccezione di tardività svolta dalla controricorrente assicuratrice, richiamando un orientamento secondo cui la sospensione feriale incide sul decorso del termine per impugnare e lo proroga. Nel merito, però, ha rilevato che il motivo di ricorso non censurava un errore di diritto, bensì mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza di appello aveva infatti accertato, in fatto, l’assenza di negligenza del tecnico e la riconducibilità dell’evento a caso fortuito; a tale accertamento la ricorrente contrapponeva soltanto una lettura alternativa delle risultanze di causa. La banca è stata quindi condannata a rifondere le spese a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge denunciata con l’unico motivo
il ricorrente lo ha invocato per censurare la sentenza per violazione di norme sostanziali e processuali, ma la Corte ha ritenuto che il motivo mascherasse in realtà una richiesta di nuova valutazione dei fatti
la diligenza del professionista va parametrata al caso concreto; la ricorrente sosteneva che dovesse essere massima e concreta, ma la Corte non ha accolto la censura perché risolta in una rivalutazione fattuale
è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento del professionista; la Corte non ha ritenuto violato il parametro, poiché il giudice di merito aveva escluso in fatto la colpa e ravvisato il caso fortuito
richiamato quale base del rapporto professionale; la Corte non ne ha tratto una regola diversa da quella applicata dal giudice di merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inidonea perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio
richiamato nell’eccezione di tardività del ricorso, che la Corte non ha accolto seguendo un orientamento favorevole alla sospensione feriale del termine lungo
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in Cassazione
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in relazione all’esito del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: se la sentenza impugnata si fonda su un accertamento di merito non illogico e non apparente, il ricorso che mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile.
- Nel rapporto contrattuale con un professionista, la responsabilità ex art. 1218 c.c. va accertata verificando in concreto la diligenza esigibile secondo la natura dell’incarico e le circostanze del caso; tuttavia la contestazione deve investire l’errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti, non potendo risolversi in una mera contrapposizione di valutazioni fattuali.
- Quando il giudice di merito accerta che il professionista ha operato sulla base di documentazione fornitagli dal committente e che l’evento dannoso dipende da circostanze esterne qualificabili come caso fortuito, la responsabilità non può essere affermata in cassazione mediante una diversa ricostruzione dei fatti.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la sospensione feriale dei termini opera sul termine lungo per ricorrere, prorogandolo secondo l’orientamento seguito dalla Corte nel caso deciso.
- La denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste del vizio di legge, mira solo a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
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