Cassazione Penale, Sentenza n. 11779/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per plurimi episodi di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90). Contestano in particolare la mancata riconduzione delle loro condotte alla fattispecie di "minore entità" di cui all'art. 73, comma 5 (sostengono che si trattò di spaccio occasionale/da strada, con quantitativi minimi e guadagni esigui, senza organizzazione o coordinamento fra loro). Oboh ha inoltre censurato l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; Pedro ha impugnato gli aumenti di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi confermando la sentenza di merito. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che, con analisi individualizzata per ciascun imputato, ha escluso la fattispecie di lieve entità in presenza di condotte ripetute nel tempo, capacità di approvvigionamento dimostrata, cessioni continuative di varie sostanze, operatività in una stessa zona e l'uso occasionale di terzi per lo spaccio (elementi indicativi di organizzazione/coordination). Quanto a Oboh, la Corte ha giustificato l'applicazione della recidiva facoltativa ritenendo i fatti attuali espressione di rinnovata capacità criminale e ha motivato la non prevalenza delle attenuanti; quanto a Pedro, ha ritenuto corretto l'aumento per continuazione in presenza di cessioni seriali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 73, commi 1, 4 e 5
La fattispecie del "fatto di lieve entità" (comma 5) può essere riconosciuta solo quando sussista una minima offensività della condotta, valutata congiuntamente su parametri qualitativi, quantitativi e sulle modalità/mezzi/circostanze; se uno degli indici è negativo, gli altri non possono compensare.
art. 2 D.L. n. 146/2013 (conv. L. n. 10/2014)
Richiamato come modifica normativa intervenuta sulla fattispecie del comma 5 dell'art. 73; la giurisprudenza conferma che la nuova formulazione non elimina la necessità di un giudizio complessivo di minima offensività sul dato quantitativo, qualitativo e sulle modalità.
Norma sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: il giudice deve valutare e confrontare gli elementi indicati dalla norma; la Corte ha ritenuto che nelle singole valutazioni di merito ciò sia stato fatto correttamente.
Principio giurisprudenziale su recidiva facoltativa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco)
In tema di recidiva facoltativa è richiesta una motivazione specifica del giudice sia in caso di riconoscimento sia in caso di esclusione; può essere assolto anche con argomentazione succinta se si dimostra che la condotta nuova è significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Massime di principio
- La riconducibilità allo "spaccio di lieve entità" ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva: dati qualitativi e quantitativi insieme a mezzi, modalità e circostanze; la presenza ripetuta e organizzata esclude la minima offensività anche se le singole cessioni sono di modeste quantità.
- Quantitativi ridotti e modalità rudimentali possono non bastare per qualificare il fatto come lieve se emergono elementi di continuità, capacità di approvvigionamento e coordinamento (zona fissa, ripetitività, uso di terzi).
- Il giudice deve motivare individualmente la posizione di ciascun imputato; in Cassazione, la mera critica del giudizio di fatto senza dimostrare errori di diritto o vizio logico-giuridico è inidonea.
- In tema di recidiva facoltativa il giudice è tenuto a fornire motivazione specifica; una sintesi logica che evidenzi la prosecuzione delinquenziale è sufficiente.
- Gli aumenti per continuazione possono essere applicati in modo unitario e modesto quando le condotte risultano seriali e ripetitive; la Corte verifica la coerenza della motivazione con i dati processuali.
- In sede di impugnazione in Cassazione, è difficile sovvertire la valutazione di merito sulla sussistenza della lieve entità se la sentenza di merito ha esaminato gli indici previsti dalla legge e ha motivato in modo individualizzato per ciascun imputato.
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