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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48027/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva condannato Spanò per il reato di truffa ex art. 640 c.p.. Il ricorrente proponeva cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile per mancati avvisi prima dell'esame (richiamo artt. 64, 191, 197, 197-bis, 210, 526 c.p.p.) e travisamento delle dichiarazioni del teste Lo Russo; 2) vizio della motivazione sulla ricostruzione della volontà e coscienza di porre in essere artifici e raggiri, con contestazione dell'apprezzamento probatorio (identificazione, modalità di consegna dell'assegno, denunci a dello smarrimento, vendita della forbice, astio del teste Vultaggio); 3) tardività della querela della parte offesa (contestazione della data di conoscenza del fatto); 4) errata esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e criteri di calcolo della pena).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità dei motivi, rilevando che il ricorrente ha in gran parte riproposto argomentazioni già svolte in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata (c.d. mera ripetizione dei motivi). La cassazione ha confermato la valutazione di merito fondata sulla "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado concordi), ha ritenuto infondati i profili relativi all'inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile (riconoscendo l'assenza di connessione probatoria idonea a determinare inutilizzabilità e richiamando la giurisprudenza che ammette la testimonianza della parte civile presente e costituita), ha escluso la particolare tenuità ritenendo incompatibile la fattispecie con la riduzione richiesta e ha respinto le doglianze sulle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile pari a euro 3.510 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato di truffa, applicata per la ricostruzione dell'artificiosità della condotta e della volontà di procurare un profitto ingiusto; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base delle risultanze probatorie

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta omissione di avvisi prima dell'esame della persona offesa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di specifici avvisi non determinasse l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile quando questa si è costituita e ha deciso volontariamente di deporre

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni della vittima/parte civile richiamata tra le norme processuali contestate; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio processuale denunciato

  • art. 197 e 197-bis cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli accertamenti probatori e alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni; la Cassazione ha escluso l'inutilizzabilità invocata dal ricorrente

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sull'audizione della persona offesa; il ricorrente deduceva violazione per mancati avvisi, ma la Corte ha ritenuto che la costituzione della parte civile e la presenza del difensore escludessero l'inutilizzabilità delle dichiarazioni

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali contestate; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni e del vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito e inammissibili le letture alternative proposte in cassazione

  • art. 530 comma 2 e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle conseguenze della motivazione e della valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto non sussistenti i profili che avrebbero portato alla riforma

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione e al sindacato di legittimità; la Corte ha applicato i limiti al controllo di merito in cassazione

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione sul dolo eventuale e intenzionalità; la Corte ha ritenuto dimostrata la volontà dell'imputato sulla base degli elementi probatori

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione perché la pena concretamente applicabile non sarebbe risultata inferiore al minimo edittale e le modalità e gravità del fatto non ne permettevano il riconoscimento

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo all'assenza di precedenti dell'imputato dopo la riforma normativa e ha escluso l'attenuante per mancanza di elementi positivi a favore

  • art. 192, 533, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla contestazione sui criteri di computo della pena e sulle attenuanti; la Corte ha fornito motivazione ritenuta logica e persuasiva sul rifiuto delle generiche

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di inammissibilità per genericità dei motivi; la Corte ha confermato che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla cassazione di condannare il ricorrente alle spese e ad eventuali ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare Spanò al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera ripetizione delle argomentazioni d'appello senza critica argomentata è causa di inammissibilità.
  • La "doppia conforme" (concordanza tra motivazioni di primo e secondo grado) rafforza la tenuta del giudizio di merito e rende più difficile il sindacato in sede di legittimità.
  • Le contestazioni processuali che richiedono la declaratoria di inutilizzabilità di dichiarazioni (es. della parte civile) richiedono dimostrazione di una connessione probatoria rilevante e di un vizio concreto: la semplice assenza di formali avvisi non sempre comporta inutilizzabilità se la parte si è costituita e ha deciso di deporre con difensore.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis è necessario dimostrare che la pena in concreto applicabile, dopo le attenuanti, sarebbe inferiore al minimo edittale; la mera applicazione del minimo non basta a escludere la valutazione negativa della tenuità.
  • La prova della tardività della querela grava su chi la invoca: l'imputato deve fornire elementi rigorosi che dimostrino la conoscenza certa del fatto in data anteriore alla querela; in caso di incertezza la valutazione favorevole rimane alla persona offesa.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente a ottenere le attenuanti generiche; è necessario fornire elementi positivi che giustifichino la loro concessione.

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