Cassazione Penale, Ordinanza n. 21773/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p. Dai rilievi riportati emerge che i motivi di ricorso chiedevano sostanzialmente una nuova valutazione in fatto della vicenda, riproponendo questioni già dedotte in appello e già disattese dalla Corte territoriale. La difesa contestava la ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e, in via ulteriormente generica, il trattamento sanzionatorio, ritenuto dalla sentenza impugnata adeguatamente individualizzato in ragione della personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e miravano a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta completa, non manifestamente illogica e coerente sia quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sia quanto al trattamento sanzionatorio. Ne sono derivate le conseguenze di legge ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice per il delitto per cui vi è stata condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua esatta configurazione, ma conferma che la motivazione di merito ne aveva accertato elementi oggettivi e soggettivi.
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito fondata su mere asserzioni o su una lettura alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione completa, logica e coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo reiterativo questioni già dedotte in appello e disattese con argomentazioni giuridiche corrette.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è generica se non confronta specificamente la valutazione individualizzata compiuta dal giudice di merito, specie quando la decisione dia conto della personalità dell'imputato.
- Quando il giudice di merito abbia motivato adeguatamente su elemento oggettivo e soggettivo del reato, la Cassazione non può sostituire a tale percorso una ricostruzione alternativa dei fatti.
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