Cassazione Penale, Ordinanza n. 07562/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno e un mese di reclusione per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare con specificità vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza proposta non rientra tra i motivi consentiti in sede di legittimità, perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, operazione preclusa al giudice di cassazione. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva individuato con specificità alcun vizio motivazionale della sentenza di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
disposizione incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica il contenuto materiale del reato oltre il richiamo normativo.
delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente la mera richiesta di rivalutazione del fatto e della prova.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del materiale probatorio e l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa degli elementi di prova, ma deve individuare con specificità un vizio riconducibile ai motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p.
- La censura che non evidenzi specifici vizi motivazionali, ma miri soltanto a contestare la valutazione di merito, è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, può essere irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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