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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10996/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista e la fideiussore avevano agito contro la banca per ottenere, da un lato, la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto corrente stipulato prima del 1998, deducendo capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari, interessi e spese non pattuiti, clausole di uso piazza e altre illegittimità, e dall'altro l'accertamento che nulla fosse dovuto dalla garante. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: non allegata in primo grado la questione della nullità per difetto di forma scritta del conto corrente; infondate o non provate le censure su interessi ultralegali, CMS e spese per mancanza di produzione del contratto e per lacune negli estratti conto; generico e comunque irrilevante il disconoscimento della firma sul contratto di fideiussione, anche perché il contratto non era prodotto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per la ritenuta irrilevanza del disconoscimento della sottoscrizione; violazione dell'art. 1421 c.c., degli artt. 229 e 116 c.p.c. per la mancata rilevazione d'ufficio della nullità di clausole su interessi e capitalizzazione e per l'assunta ammissione della banca; violazione dell'art. 1419 c.c. e doglianze sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non congruente con la motivazione della sentenza impugnata, perché la corte territoriale aveva fondato la decisione su più rationes autonome: implicito riconoscimento della forma scritta del conto corrente, validità del contratto di apertura di credito per sottoscrizione del cliente e genericità del disconoscimento della fideiussione, oltre alla mancata produzione del relativo contratto. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché fondato su presupposti di fatto non risultanti dalla sentenza e dagli atti, in particolare sull'assunto, non dimostrato, che la banca avesse ammesso le clausole e che ne fosse noto il contenuto; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'usura sopravvenuta è irrilevante. Anche il terzo motivo è stato giudicato fuori fuoco e inammissibile: le censure di nullità di clausole non risultavano ritualmente dedotte e non potevano essere introdotte senza adeguate allegazioni; parimenti inammissibile è stata ritenuta la doglianza sull'ordine di esibizione, per genericità della richiesta originaria e novità della specificazione in appello. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento della sottoscrizione e alla sua disciplina processuale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. sul tema del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato sul tema della verificazione della scrittura privata, ma la censura è stata giudicata incongruente con la decisione impugnata.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza trovare accoglimento per carenza di riscontro fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta assertiva e non autosufficiente.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato per sostenere l'incidenza della nullità parziale, ma le questioni di nullità introdotte non risultavano ritualmente dedotte.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è stato ritenuto inammissibile per genericità della richiesta e novità della specificazione in appello.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specificamente confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su più argomentazioni autonome, il ricorso deve censurarle tutte, altrimenti è inammissibile.
  • La deduzione della nullità negoziale, pur rilevabile d'ufficio, presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati; non è consentito introdurre in cassazione questioni nuove o sganciate dalle allegazioni di merito.
  • Chi agisce in ripetizione dell'indebito bancario deve allegare e provare il titolo contrattuale, il contenuto delle clausole contestate e la concreta incidenza delle stesse sul saldo; in difetto di produzione del contratto e con documentazione contabile lacunosa, la domanda non supera il vaglio probatorio.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere specifico e riferito al singolo documento o alla singola firma; un disconoscimento generico non è idoneo a impedire gli effetti probatori della scrittura privata.
  • La richiesta di ordine di esibizione deve essere sufficientemente specifica fin dal primo grado; non è ammissibile rimodularla in appello in modo nuovo o per supplire a carenze probatorie originarie.
  • L'usura sopravvenuta non costituisce, di per sé, un criterio idoneo a fondare la nullità o la rideterminazione del rapporto secondo l'impostazione richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteFideiussioneImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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