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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22055/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per il reato di riciclaggio di un ciclomotore, con pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.100 di multa. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 88 e 89 c.p. in relazione alla capacità di intendere e di volere; 2) mancata riqualificazione del fatto come ricettazione; 3) apparenza della motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, e ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La Corte ha anche richiamato la disciplina introdotta dalla l. 103/2017, che consente la trattazione de plano dell'impugnazione proposta in difetto di legittimazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente per denunciare l'erronea applicazione della legge penale sostanziale, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma evocata dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto da parte dell'imputato è insufficiente

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in caso di impugnazione proposta in difetto di legittimazione, il ricorso è trattato nelle forme de plano

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • artt. 88 e 89 c.p.

    disposizioni richiamate nel primo motivo come base della dedotta erronea applicazione, senza scrutinio di merito

  • l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, rilevante per la trattazione de plano dell'impugnazione in difetto di legittimazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la firma personale dell'imputato non è idonea a conferire validità all'atto.
  • L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un difensore, o la sua firma per accettazione del mandato o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di sottoscrizione dell'atto di ricorso da parte del difensore legittimato.
  • Quando l'impugnazione è proposta in difetto di legittimazione processuale dopo la novella del 2017, il ricorso può essere definito de plano senza esame dei motivi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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