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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di DIFFIDA adottato da ARPAE SAC Parma - Rif. Sin 39882/2022 avente ad oggetto “A.I.A. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i. – Società Laminam S.p.A. – Installazione sita in comune di Borgo Val di Taro (PR). Incidente filtro forno 2” e inviato a mezzo PEC in data 04.01.2023 alla ditta LAMINAM s.p.a. con riferimento all'installazione sita in comune di Borgo Val di Taro (PR) nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, e in particolare, per quanto occorrer possa della nota 28/12/2022 Arpae APAO Servizio Territoriale di Parma prot.PG/2022/212782.

Giustizia amministrativa202300121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida adottata da ARPAE ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, per tardiva comunicazione di un incidente al sistema di abbattimento delle emissioni del forno n. 2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida adottata dopo due anomalie del ventilatore del filtro del forno n. 2, che avevano determinato l'apertura dei camini di by-pass o emergenza. La società sosteneva di avere correttamente sospeso l'alimentazione del forno e svuotato i pezzi in cottura, e che l'obbligo di comunicazione entro otto ore previsto dal punto 8 della sezione D.2.2 dell'AIA operasse soltanto quando ricorressero cumulativamente una fermata superiore a un'ora e l'effettiva impossibilità di rispettare i valori limite di emissione. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 29-decies d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 1 l. n. 241/1990, travisamento dei presupposti, carenza istruttoria, irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di leale collaborazione, contraddittorio e proporzionalità. Secondo la ricorrente, dopo lo svuotamento del forno non vi sarebbero state emissioni calde produttive rilevanti e la comunicazione, effettuata il giorno successivo, avrebbe comunque consentito all'amministrazione di ricostruire l'evento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la diffida ex art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 abbia funzione ordinatoria, correttiva e preventiva, e non meramente sanzionatoria, essendo diretta a ricondurre la gestione dell'impianto entro le prescrizioni dell'AIA. Le prescrizioni comunicative costituiscono parte integrante dell'assetto autorizzativo e garantiscono la tempestiva conoscibilità di anomalie, guasti e incidenti potenzialmente incidenti sulle emissioni; la loro violazione può giustificare la diffida anche senza prova di un danno ambientale concreto. Il giudice ha distinto le prescrizioni dei punti 6 e 7 dell'AIA, relative alla conduzione tecnica dell'emergenza, dall'obbligo autonomo di comunicazione previsto dal punto 8. La corretta sospensione dell'alimentazione e il progressivo svuotamento del forno non escludevano quindi la tardività della comunicazione. La clausola relativa all'impossibilità di rispettare i valori limite non richiede la prova ex post di un superamento effettivo e misurato dei limiti, ma riguarda la situazione oggettiva in cui, per il guasto del sistema di abbattimento e l'apertura dei camini di by-pass, non sia più assicurata la garanzia tecnica del rispetto dei limiti secondo le modalità ordinarie autorizzate. Anche la fase di vuoto forno rientra nel regime delle emissioni calde, sicché non era decisivo che il materiale ceramico fosse stato rimosso. Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché indicava le anomalie, l'apertura dei camini di emergenza, la comunicazione effettuata il giorno successivo, la prescrizione applicata e la tardività. Le relazioni tecniche successive non potevano escludere retroattivamente l'obbligo di comunicazione tempestiva. Il principio di leale collaborazione non neutralizza un obbligo informativo chiaro né impone un previo contraddittorio sulla sua operatività; inoltre, la società aveva potuto rappresentare le proprie ragioni mediante le comunicazioni e relazioni trasmesse. La diffida è stata ritenuta proporzionata, in quanto costituisce il primo e meno afflittivo livello di reazione previsto dalla legge e non aveva disposto la sospensione dell'attività produttiva. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006

    In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni, anzitutto mediante diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.

    La diffida ha funzione ordinatoria, correttiva e preventiva, non meramente sanzionatoria; può essere adottata per la violazione di prescrizioni dell'AIA anche senza prova di un danno ambientale concreto.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Il principio di leale collaborazione non consente al gestore di differire l'adempimento di un obbligo informativo puntualmente previsto dall'AIA né impone un previo contraddittorio quando l'obbligo sia chiaro nella sua funzione.

  • punto 8, sezione D.2.2 dell'AIA

    Ogni fermata per guasto degli impianti di abbattimento associati alle emissioni calde, superiore a un'ora e tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata entro le otto ore successive ad ARPAE competente e al Comune.

    L'obbligo di comunicazione si attiva in presenza di un guasto del sistema di abbattimento associato a emissioni calde e di una situazione nella quale non sia più assicurata, secondo le modalità ordinarie autorizzate, la garanzia tecnica del rispetto dei limiti; non è necessaria la prova ex post di un superamento effettivo dei valori emissivi.

  • punti 6 e 7, sezione D.2.2 dell'AIA

    Le prescrizioni relative alle misure tecniche da adottare in caso di manutenzione, anomalia o guasto sono autonome e complementari rispetto all'obbligo informativo previsto dal punto 8; il loro corretto adempimento non esclude la violazione dell'obbligo di comunicazione.

Massime di principio

  • La diffida prevista dall'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 ha natura ordinatoria, correttiva e preventiva e può essere adottata per ricondurre la gestione di un'installazione soggetta ad AIA entro le prescrizioni autorizzative, anche senza l'accertamento di un danno ambientale concreto.
  • Le prescrizioni dell'AIA che impongono la comunicazione tempestiva di guasti, anomalie o incidenti costituiscono obblighi sostanziali dell'assetto autorizzativo e la loro violazione può giustificare la diffida, poiché assicurano la tempestiva conoscibilità dell'evento e l'effettività del controllo pubblico.
  • L'obbligo di comunicazione di un guasto al sistema di abbattimento associato a emissioni calde non richiede la prova ex post di un superamento effettivo e misurato dei limiti emissivi, quando il guasto e l'apertura dei camini di by-pass determinino una situazione in cui non sia più assicurata la garanzia tecnica del rispetto dei limiti secondo le modalità ordinarie autorizzate.
  • L'adempimento delle misure tecniche prescritte per la gestione dell'anomalia non esclude l'autonoma violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva: conduzione dell'emergenza e flusso informativo verso l'autorità sono obblighi distinti e complementari.
  • Il principio di leale collaborazione non consente al gestore di sostituire la comunicazione tempestiva prevista dall'AIA con una valutazione successiva e autonoma circa l'irrilevanza emissiva dell'evento, né impone un previo contraddittorio quando l'obbligo autorizzativo sia chiaro.
  • La diffida costituisce il primo e meno afflittivo livello di reazione previsto dall'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 e rispetta il principio di proporzionalità quando si limiti a richiamare il gestore al rispetto dell'AIA senza sospendere l'attività produttiva.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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