Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00224/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva riconosciuti responsabili del reato di truffa in concorso. La difesa ha dedotto, con un unico articolato motivo, da un lato la violazione di legge con riferimento all'art. 120 c.p., sostenendo il difetto di legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa; dall'altro, ha censurato l'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di truffa, prospettando una diversa lettura delle risultanze processuali e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte rileva che entrambe le doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, e che il ricorso pretendeva in sostanza un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla legittimazione a querelare, osservando che la persona offesa va individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e che, nel caso concreto, il bene oggetto della condotta decettiva era stato acquistato dall'effettivo acquirente, a prescindere dall'intestazione formale a un terzo. Quanto alla responsabilità per truffa, ha affermato che i ricorrenti proponevano una lettura alternativa delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, poiché la Cassazione può verificare solo la tenuta logica della motivazione e non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze processuali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.

    La persona offesa legittimata a proporre querela è il soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, anche se non risulta l'intestatario formale del bene; rileva l'effettivo destinatario della condotta lesiva o decettiva.

  • art. 640 c.p.

    La condotta consistente nella consegna di un bene con caratteristiche diverse da quelle pubblicizzate nella proposta di vendita integra gli estremi della truffa, in presenza di artifici o raggiri e dell'induzione in errore della persona offesa.

  • art. 568 c.p.p.

    Il ricorso di legittimità non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, ma solo per controllare l'esistenza di un apparato argomentativo logico della decisione.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono reiterative di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito e mirano a una rivalutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela va riconosciuta al soggetto che, in concreto, è titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice, non necessariamente al mero intestatario formale del bene coinvolto nel fatto.
  • In materia di truffa, la divergenza tra le qualità del bene promesse o pubblicizzate e quelle effettivamente consegnate può integrare artificio o raggiro, se tale difformità ha indotto in errore la persona offesa.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che chiedono una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti senza denunciare un vizio logico-giuridico della motivazione.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente riproduttivi di doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, quando non introducano specifici profili di illegittimità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.