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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13700/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore che sosteneva di avere svolto attività di cuoco presso una trattoria, prima alle dipendenze del titolare deceduto e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle sue eredi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando le convenute al pagamento di oltre 341 mila euro per differenze retributive e TFR. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo sia l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo sia le contestazioni sulla veridicità dei fatti allegati e sulla attendibilità della prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione le eredi deducevano due motivi: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per asserita nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio di ciascun erede; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello non avrebbe considerato una precedente sentenza del Tribunale di Messina che aveva ritenuto inattendibile un testimone presente anche nel presente giudizio, dal quale le ricorrenti pretendevano di desumere l’inattendibilità del teste valorizzato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità e autosufficienza, perché le ricorrenti non hanno indicato in modo preciso come e quando fosse stata eseguita la notifica, nei confronti di chi, quali norme fossero violate, né hanno confrontato la censura con la motivazione già resa dalla Corte d’appello sull’eccezione di nullità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, qualificabile come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., era precluso dal regime della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato il Tribunale sulla base di altre prove e di fatti ritenuti non contestati. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo puntuale i fatti, gli atti e i documenti rilevanti e consentendo il controllo della censura senza rinvii generici alla documentazione prodotta.

  • art. 369 c.p.c.

    La parte ricorrente deve corredare il ricorso degli atti e documenti necessari a sostegno della censura, in modo da renderne verificabile il fondamento.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che, pur non essendo formalmente richiamata, la censura sulla notificazione va letta come denuncia di nullità processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è consentito riproporre una rivalutazione del materiale probatorio o della motivazione nei limiti previgenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di c.d. doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti incompatibili con il giudizio di merito già conforme.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca nullità processuali o vizio di motivazione deve essere costruito in modo autosufficiente: occorre indicare con precisione il fatto processuale contestato, il momento in cui è sorto, le parti coinvolte e le norme asseritamente violate, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
  • La censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che ignori la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. incontra la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo fondato sull'omesso esame di fatti già scrutinati nei due gradi di merito.
  • Non può essere utilmente dedotto in cassazione un preteso difetto di attendibilità di un testimone se la decisione impugnata si fonda anche su ulteriori fonti probatorie e su circostanze non contestate dalle parti.
  • La mancata specificazione delle disposizioni processuali violate e la mancata trascrizione o precisa indicazione degli atti rilevanti rendono il motivo inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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