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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50448/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per violazione di legge e vizi di motivazione. Denuncia il divieto di reformatio in peius in quanto la Corte d'appello, pur rideterminando la pena in senso favorevole per la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato concorrente, non ha confermato la sospensione condizionale della pena già concessa in primo grado e non impugnata dal pubblico ministero. Lamenta altresì l'omessa confutazione del motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile ed il diniego del riconoscimento delle attenuanti dell'art. 62 n. 4 e n. 6 c.p. Con motivi aggiunti deduce la illegittimità dell'ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. emessa dopo il deposito della sentenza e senza instaurare il contraddittorio, e sostiene che tale provvedimento non poteva essere utilizzato per sanare i vizi denunciati in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo alla correzione per errore materiale (quello doveva essere impugnato autonomamente ex art. 127 c.p.p.). Ha invece accolto i motivi che denunciavano la violazione del divieto di reformatio in peius (per la mancata conferma della sospensione condizionale concessa in primo grado) e l'omessa valutazione della censura sulle spese civili. Nel frattempo il reato per cui era stata confermata la condanna si è estinto per prescrizione: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per questa estinzione. Quanto alle statuizioni civili, è rimasta ferma la condanna al risarcimento del danno (poiché non impugnata), mentre la parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese della parte civile in primo grado è stata annullata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello per nuovo giudizio sulla liquidazione delle spese sostenute in primo grado, in appello e nel presente grado.

Norme richiamate

  • divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)

    La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non poteva, nel rideterminare la posizione sostanzialmente a favore dell'imputata, omettere di confermare una misura favorevole già concessa in primo grado e non impugnata dal pubblico ministero; tale omissione costituisce violazione del divieto di reformatio in peius

  • art. 62 n. 4 e n. 6 c.p. (attenuanti)

    art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen.

    La ricorrente aveva invocato queste attenuanti in appello, ma la Corte di Cassazione le ha ritenute genericamente alleged nel gravame di merito e quindi inammissibili in questa sede; non è stata compiuta una valutazione di merito sufficiente in appello

  • art. 130 c.p.p. (correzione di errori materiali)

    La Corte osserva che la correzione per errore materiale non può essere impugnata con i motivi aggiunti nella cassazione quando richiederebbe una autonoma impugnazione ex art. 127 c.p.p.; inoltre la correzione adottata dopo che la sentenza era già stata impugnata non poteva essere usata per sanare vizi emersi nell'impugnazione senza il necessario contraddittorio

  • art. 127 c.p.p. (rimedi ed impugnazioni autonome)

    Il provvedimento di correzione dell'errore materiale deve costituire oggetto di autonoma impugnazione secondo le forme e le modalità previste dall'art. 127 c.p.p.; non è sindacabile con i motivi aggiunti nella cassazione

  • prescrizione del reato (principio sostanziale)

    Poiché il reato si è estinto per prescrizione nel frattempo, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali: l'estinzione per prescrizione travolge la condanna penale

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impone che un giudice d'appello non peggiori la posizione di chi ha proposto appello rispetto a quanto già concesso in primo grado; se nel primo grado è stata concessa la sospensione condizionale e il PM non l'ha impugnata, la Corte d'appello in caso di rideterminazione favorevole non può omettere di confermarla salvo motivazione specifica
  • Le correzioni per errori materiali ex art. 130 c.p.p. non possono essere utilizzate per sanare vizi che sono oggetto di impugnazione quando la sentenza è già stata impugnata: tali provvedimenti, se contestati, devono essere impugnati autonomamente ex art. 127 c.p.p.
  • Se la Corte d'appello omette di esaminare o di confutare un motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese civili, la Cassazione può annullare la statuizione e disporre il rinvio al giudice competente per un nuovo esame
  • L'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta determina l'annullamento della sentenza per gli effetti penali; le statuizioni civili non oggetto di impugnazione restano in genere ferme, salvo che la Cassazione disponga diversamente per questioni specifiche (es. spese)
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe: 1) verificare e sollecitare esplicitamente la conferma di misure favorevoli già concesse in primo grado (es. sospensione condizionale) quando non impugnate dal PM; 2) impugnare autonomamente, nei termini, eventuali ordinanze di correzione per errore materiale che siano ritenute illegittime; 3) censurare espressamente l'omessa decisione su questioni di spese civili in sede di appello per evitare la perdita del relativo motivo

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