Cassazione Penale, Sentenza n. 29632/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo avverso il diniego di inoltro di una missiva. Il motivo centrale del ricorso per cassazione era la carenza o apparente carenza di motivazione: il Tribunale si era limitato a riprodurre la sintetica motivazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui la missiva proveniva da un familiare con cui non risultava corrispondenza, senza effettuare ulteriori accertamenti sulla legittimità della trattenuta. La difesa lamentava inoltre la mancata ponderazione tra il diritto del detenuto (difesa, segretezza della corrispondenza, mantenimento dei rapporti familiari) e le finalità di interesse pubblico poste a fondamento della limitazione, e denunciava l'impossibilità di accesso al fascicolo relativo alla trattenuta della missiva, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo principio che il detenuto debba poter conoscere le ragioni del trattenimento della corrispondenza e ottenere copia del relativo provvedimento (art. 18-ter ord. pen. e giurisprudenza di riferimento), nel caso concreto l'ordinanza impugnata forniva argomentazioni prive di vizi logici o giuridici, basate sulla congruità della motivazione circa la provenienza della missiva e sulla disponibilità della motivazione agli atti del fascicolo. Il ricorrente è stato giudicato eccessivamente generico e aspecifico nelle doglianze, non avendo dimostrato di non essere stato posto nelle condizioni di proporre reclamo (che invece è stato proposto). Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 18-ter, comma quinto, Ordinamento penitenziario
Principio richiamato: il detenuto deve poter conoscere le ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza e ottenere copia del provvedimento una volta informato della sua adozione. La Corte conferma che tale esigenza di conoscibilità è rilevante ma nel caso di specie ha ritenuto che le ragioni fossero adeguatamente esposte nell'ordinanza impugnata
Norma richiamata per l'irrogazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata nella misura di euro tremila in assenza di ipotesi di esonero
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020 (Guarino), Rv. 279638
Precedente utilizzato per ricordare il principio che la possibilità di prendere visione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza è necessaria per la conoscibilità delle ragioni del provvedimento. La Corte ne trae spunto per valutare se, nel caso concreto, la disponibilità della motivazione agli atti sia sufficiente
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento di trattenuta della corrispondenza occorre contestare con specificità le ragioni della trattenuta: mere affermazioni generiche non sono sufficienti e rendono il ricorso inammissibile
- Il diritto del detenuto a conoscere le ragioni del trattenimento e ad ottenere copia del provvedimento (art. 18-ter ord. pen.) è fondamentale, ma la sua violazione deve essere concretamente dimostrata; se il provvedimento contiene motivazioni congrue e risultano disponibili negli atti, il ricorso può essere respinto
- Se è stato esperito il rimedio ordinario (reclamo) senza successo, il ricorrente deve spiegare concretamente in che modo siano stati pregiudicati diritti fondamentali (difesa, segretezza della corrispondenza, rapporti familiari) e perché le motivazioni fornite siano insufficienti o contraddittorie
- L'accesso al fascicolo e la possibilità di ottenere copia del provvedimento sono elementi importanti: in mancanza di prova che l'accesso sia stato impedito, l'asserita inaccessibilità non è di per sé convincente
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Corte può irrogare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con conseguenze economiche per il ricorrente
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