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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27483/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/10/2023 che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale. Le censure articolate comprendevano: 1) per Izzo Vincenzo: vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione come "imprenditore occulto" e sulla mancante considerazione dell'elemento soggettivo del dolo (sostendosi che non vi fossero plurime condotte distrattive né uso diverso dei beni), e mancata concessione della circostanza attenuante della tenuità del danno; 2) per Nardiello Salvatore: mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (parità di trattamento rispetto a coimputati), carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale (era amministratore formale/testa di legno) e mancata concessione della tenuità del danno; 3) per Izzo Veronica: inesatta valutazione delle dichiarazioni che indicavano Izzo Vincenzo quale unico dominus (riconoscimento invece di responsabilità per distrazione e per bancarotta documentale), carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo e mancata concessione della tenuità del danno. In sintesi, i ricorrenti contestavano sia profili di fatto (assenza del dolo, ruolo meramente formale) sia profili di diritto (errata valutazione della tenuità del danno e disparità di trattamento sanzionatorio).

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte respinto i motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale sostanziale: ha ritenuto corretta la qualificazione di Izzo Vincenzo come reale gestore (imprenditore occulto) e ha confermato che Izzo Veronica e Nardiello erano titolari/figure di riferimento nei contesti in cui sono stati rinvenuti i beni distratti, con consequente capacità di essere ritenuti corresponsabili sia per la distrazione dei beni sia per la sottrazione/omessa conservazione delle scritture contabili. Tuttavia i ricorsi sono stati accolti limitatamente al profilo della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare (tenuità del danno): la Corte ha rilevato che la valutazione della tenuità deve riferirsi all'entità della distrazione patrimoniale operata e non all'ammontare del passivo fallimentare, quindi ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente su tale punto e ha disposto il rinvio al giudice del giudizio rescissorio affinché riesamini la sussistenza dell'attenuante alla luce dei corretti criteri. Tutte le altre impugnazioni (sussistenza del dolo, qualifiche di amministratore di fatto/testa di legno, responsabilità per bancarotta documentale, ecc.) sono state rigettate.

Norme richiamate

  • disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1

    Richiamata come limite alla materia deducibile in cassazione (i ricorsi sono stati esaminati nei limiti dell'art. 173 disp. att.).

  • art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La Corte interpreta la circostanza attenuante della "tenuità del danno" in senso tecnico: la valutazione va svolta con riferimento all'entità della distrazione patrimoniale commessa dall'imputato e alla diminuzione effettiva del patrimonio dei creditori derivante dalla specifica condotta illecita, e non in relazione all'entità del passivo fallimentare complessivo.

  • codice penale, art. 40, comma secondo

    Richiamato per il principio secondo cui l'amministratore (anche se formale) può essere responsabile per omissione qualificata quando, per effetto dei poteri e doveri connessi alla carica, non abbia impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.

Massime di principio

  • In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo può essere ricavato non solo dalla pluralità di atti distrattivi, ma anche dall'analisi complessiva della condotta, della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, della continuità aziendale e delle cointeressenze tra soggetti implicati: un'unica distrazione può integrare il dolo se, nel contesto, dimostra volontà e consapevolezza di privare i creditori della garanzia patrimoniale.
  • L'amministratore di fatto o l'amministratore formale ("testa di legno") può assumere la responsabilità penale tipica dell'amministratore di diritto quando emergono poteri reali di gestione o, comunque, omissioni qualificabili ai sensi dell'art. 40 c.p.; la mera carica formale non è di per sé esimente, ma resta necessario valutare l'elemento soggettivo e il contributo causale alla condotta illecita.
  • La circostanza attenuante della "tenuità del danno" nell'ambito della bancarotta fallimentare va valutata con riferimento all'entità della distrazione patrimoniale operata dall'agente e alla diminuzione patrimoniale effettiva subita dai creditori a causa della condotta, e non in base all'ammontare del passivo fallimentare complessivo.
  • Disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati (ad es. concessione di attenuanti o sospensione condizionale ad alcuni e non ad altri) richiede motivazione specifica: se si prospetta parità di condizioni fattuali e personali va richiesta adeguata e convincente giustificazione delle differenze.
  • In fase difensiva chi riveste ruoli formali ma dichiara di non avere responsabilità gestionali dovrebbe puntare su prove e dichiarazioni che escludano consapevolezza o volontà di sottrarre beni o documenti; la mera affermazione di non aver avuto accesso ai conti o di avere compiti formali ha efficacia limitata se contrastata da elementi fattuali (continuità aziendale, presenza dei beni nella sede del nuovo titolare, ecc.).

Testo integrale

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