Cassazione Penale, Sentenza n. 27483/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18/10/2023 che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale. Le censure articolate comprendevano: 1) per Izzo Vincenzo: vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione come "imprenditore occulto" e sulla mancante considerazione dell'elemento soggettivo del dolo (sostendosi che non vi fossero plurime condotte distrattive né uso diverso dei beni), e mancata concessione della circostanza attenuante della tenuità del danno; 2) per Nardiello Salvatore: mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (parità di trattamento rispetto a coimputati), carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale (era amministratore formale/testa di legno) e mancata concessione della tenuità del danno; 3) per Izzo Veronica: inesatta valutazione delle dichiarazioni che indicavano Izzo Vincenzo quale unico dominus (riconoscimento invece di responsabilità per distrazione e per bancarotta documentale), carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo e mancata concessione della tenuità del danno. In sintesi, i ricorrenti contestavano sia profili di fatto (assenza del dolo, ruolo meramente formale) sia profili di diritto (errata valutazione della tenuità del danno e disparità di trattamento sanzionatorio).
La decisione
La Corte di cassazione ha in gran parte respinto i motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale sostanziale: ha ritenuto corretta la qualificazione di Izzo Vincenzo come reale gestore (imprenditore occulto) e ha confermato che Izzo Veronica e Nardiello erano titolari/figure di riferimento nei contesti in cui sono stati rinvenuti i beni distratti, con consequente capacità di essere ritenuti corresponsabili sia per la distrazione dei beni sia per la sottrazione/omessa conservazione delle scritture contabili. Tuttavia i ricorsi sono stati accolti limitatamente al profilo della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare (tenuità del danno): la Corte ha rilevato che la valutazione della tenuità deve riferirsi all'entità della distrazione patrimoniale operata e non all'ammontare del passivo fallimentare, quindi ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente su tale punto e ha disposto il rinvio al giudice del giudizio rescissorio affinché riesamini la sussistenza dell'attenuante alla luce dei corretti criteri. Tutte le altre impugnazioni (sussistenza del dolo, qualifiche di amministratore di fatto/testa di legno, responsabilità per bancarotta documentale, ecc.) sono state rigettate.
Norme richiamate
disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1
Richiamata come limite alla materia deducibile in cassazione (i ricorsi sono stati esaminati nei limiti dell'art. 173 disp. att.).
art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La Corte interpreta la circostanza attenuante della "tenuità del danno" in senso tecnico: la valutazione va svolta con riferimento all'entità della distrazione patrimoniale commessa dall'imputato e alla diminuzione effettiva del patrimonio dei creditori derivante dalla specifica condotta illecita, e non in relazione all'entità del passivo fallimentare complessivo.
codice penale, art. 40, comma secondo
Richiamato per il principio secondo cui l'amministratore (anche se formale) può essere responsabile per omissione qualificata quando, per effetto dei poteri e doveri connessi alla carica, non abbia impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire.
Massime di principio
- In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo può essere ricavato non solo dalla pluralità di atti distrattivi, ma anche dall'analisi complessiva della condotta, della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, della continuità aziendale e delle cointeressenze tra soggetti implicati: un'unica distrazione può integrare il dolo se, nel contesto, dimostra volontà e consapevolezza di privare i creditori della garanzia patrimoniale.
- L'amministratore di fatto o l'amministratore formale ("testa di legno") può assumere la responsabilità penale tipica dell'amministratore di diritto quando emergono poteri reali di gestione o, comunque, omissioni qualificabili ai sensi dell'art. 40 c.p.; la mera carica formale non è di per sé esimente, ma resta necessario valutare l'elemento soggettivo e il contributo causale alla condotta illecita.
- La circostanza attenuante della "tenuità del danno" nell'ambito della bancarotta fallimentare va valutata con riferimento all'entità della distrazione patrimoniale operata dall'agente e alla diminuzione patrimoniale effettiva subita dai creditori a causa della condotta, e non in base all'ammontare del passivo fallimentare complessivo.
- Disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati (ad es. concessione di attenuanti o sospensione condizionale ad alcuni e non ad altri) richiede motivazione specifica: se si prospetta parità di condizioni fattuali e personali va richiesta adeguata e convincente giustificazione delle differenze.
- In fase difensiva chi riveste ruoli formali ma dichiara di non avere responsabilità gestionali dovrebbe puntare su prove e dichiarazioni che escludano consapevolezza o volontà di sottrarre beni o documenti; la mera affermazione di non aver avuto accesso ai conti o di avere compiti formali ha efficacia limitata se contrastata da elementi fattuali (continuità aziendale, presenza dei beni nella sede del nuovo titolare, ecc.).
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