Cassazione Civile, Ordinanza n. 32128/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per canoni di locazione asseritamente non pagati, poi opposto dal debitore. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. In appello, tuttavia, la Corte territoriale ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e confermato nel resto la decisione di primo grado, mantenendo la compensazione delle spese del primo grado. Il ricorrente principale ha quindi censurato la sentenza d’appello nella parte in cui, pur avendo riformato nel merito la decisione di primo grado, non ha rideterminato d’ufficio le spese del primo grado, ritenendo necessaria una specifica impugnazione sul punto. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale: con un primo motivo hanno contestato la declaratoria di insussistenza di un interesse ad agire per ottenere un ulteriore titolo monitorio ex art. 664 c.p.c., sostenendo che il decreto fosse utile per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e che la Corte d’appello non avesse considerato le prassi amministrative dell’epoca; con un secondo motivo hanno censurato la statuizione sulle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo del ricorso principale, ritenendo che, quando il giudice d’appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, può e deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, perché esse vanno rapportate all’esito complessivo della lite. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale: il primo motivo per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo perché costruito in modo non idoneo a censurare la decisione sulle spese in relazione all’effettivo esito del giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la Corte ha deciso nel merito, condannando i ricorrenti incidentali, in solido, al pagamento delle spese del primo grado e del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e, in caso di riforma della decisione, va riconsiderata in relazione all’esito complessivo della lite.
È richiamato nel motivo principale in relazione alla disciplina delle spese di lite e alla loro eventuale compensazione.
La riforma della sentenza di merito travolge il capo sulle spese di primo grado, imponendo al giudice d'appello un nuovo assetto delle spese.
L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; la Corte d’appello ha escluso in fatto, e la censura incidentale non ha validamente scalfito tale valutazione.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, con puntuale localizzazione e contenuto; la loro omissione comporta inammissibilità.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Il decreto ingiuntivo emesso per canoni di locazione è stato oggetto della controversia incidentale quanto alla sua idoneità a costituire titolo utile anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali, se dovuto.
art. 13, comma 2-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma in tutto o in parte la decisione di primo grado, il giudice del gravame deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, senza che occorra uno specifico motivo di appello sul solo capo delle spese.
- Il capo sulle spese di primo grado è logicamente dipendente dall’esito finale della controversia: se il merito viene riformato, la disciplina delle spese va adeguata al nuovo assetto della soccombenza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non rispetta l’onere di specificità e di localizzazione degli atti e documenti richiamati, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
- Non è ammissibile una censura sulle spese di un grado che prescinda dall’effettivo esito di quel grado e si fondi, invece, su un esito ipotetico o sperato della decisione impugnata.
- In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
- L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; chi deduce in cassazione l’erroneità della sua esclusione deve articolare una censura specifica e autosufficiente.
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