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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34653/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello un indennizzo per irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, ma in sede di opposizione il decreto era stato ridotto perché la Corte territoriale aveva applicato la diminuzione massima del 40% del moltiplicatore annuo prevista per i procedimenti con più di cinquanta parti, in considerazione del fatto che il giudizio presupposto era arrivato a oltre 120 parti a seguito di successive riunioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89/2001, sostenendo che la riduzione fosse illegittima perché il superamento della soglia di cinquanta parti era intervenuto solo dopo varie riunioni disposte quando il giudizio aveva già ampiamente superato la durata ragionevole, senza una specifica motivazione sull'incidenza causale di tali riunioni sulla durata irragionevole; ha inoltre rilevato che non vi era coincidenza tra le parti della fase di cognizione e quelle della fase esecutiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese, assumendo che la variazione del moltiplicatore annuo non integra soccombenza reciproca nel procedimento di equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non sufficiente il mero riferimento al numero complessivo delle parti per applicare la riduzione massima del 40% del moltiplicatore annuo quando il superamento della soglia sia dipeso da riunioni intervenute dopo che il giudizio presupposto aveva già superato la durata ragionevole. Ha affermato che, in tale situazione, il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica sull'incidenza causale della riunione e dell'aumento delle parti sulla durata irragionevole del procedimento. Ha inoltre osservato che la motivazione era carente anche perché non teneva conto della diversità tra le parti della fase di cognizione e quelle della fase esecutiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    equa riparazione per il danno non patrimoniale

    costituisce il fondamento della domanda di indennizzo per l'eccessiva durata del processo presupposto.

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    viene richiamato insieme all'art. 2-bis come parametro per la valutazione della durata ragionevole e dell'indennizzo.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    la riduzione del moltiplicatore annuo per il numero elevato di parti non è automatica e richiede una motivazione che valuti l'incidenza causale della riunione e dell'aumento delle parti sulla durata irragionevole.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è contestata perché la mera rideterminazione dell'indennizzo secondo un diverso moltiplicatore non integra, di per sé, soccombenza reciproca.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la riduzione dell'indennizzo prevista per i giudizi con un numero molto elevato di parti non può essere applicata in modo automatico sulla sola base del dato numerico, se tale dato sia dipeso da riunioni disposte quando il processo aveva già oltrepassato la durata ragionevole.
  • Quando il superamento della soglia numerica rilevante per la riduzione dell'indennizzo deriva dalla riunione di più procedimenti, il giudice deve motivare specificamente sulla concreta incidenza causale di tale riunione sulla durata irragionevole del giudizio presupposto.
  • La liquidazione dell'equa riparazione deve tenere conto della concreta evoluzione processuale e non può prescindere dall'epoca in cui sono intervenute le riunioni e dal fatto che le fasi di cognizione ed esecuzione possano coinvolgere soggetti diversi.
  • Nel procedimento per equa riparazione, la sola applicazione di un moltiplicatore annuo diverso da quello richiesto dalla parte non integra automaticamente una soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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