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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34622/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per estorsione pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma. Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., per non aver riconosciuto la diminuzione massima della pena in presenza di circostanze attenuanti concesse; (2) violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la Corte territoriale aveva mantenuto la stessa pena pur avendo rilevato l'inesistenza delle aggravanti ritenute dal primo giudice.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: le censure non indicavano con specificità i motivi di fatto e di diritto né i punti specifici della decisione impugnata; non sono state spiegate le ragioni per cui la diminuzione massima della pena dovesse essere riconosciuta né è stata dimostrata la concreta situazione di peggioramento sanzionatorio derivante dall'impugnazione. È stata altresì rilevata la natura meramente verbale dell'errata indicazione circa le aggravanti del primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La norma sulla determinazione della pena è stata invocata dal ricorrente per ottenere la diminuzione massima; la Corte ha ritenuto che non fosse specificato in che modo fosse stata errata la valutazione del primo giudice e che quest'ultimo avesse già motivato la non riconoscibilità della riduzione nella massima estensione.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma procedurale applicata per l'esame del ricorso; la Corte ha proceduto con le forme previste da questa disposizione.

  • art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)

    Disposizione di raccordo che rendeva applicabili le forme procedurali richiamate all'art. 23 del dl. 137/2020; la Corte ha dichiarato di aver operato in base a tali previsioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha liquidato €. 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in relazione ai profili di colpa utili a giustificare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; conferma la possibilità di comminare tale somma in caso di inammissibilità per colpa.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve indicare con precisione i motivi di fatto e di diritto e i punti specifici della decisione impugnata: la genericità può comportare l'inammissibilità.
  • Quando si contesta la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. è necessario spiegare dettagliatamente perché la valutazione del giudice sia erronea e perché debba essere riconosciuta la diminuzione nella misura massima.
  • La doglianza sulla reformatio in peius richiede la dimostrazione concreta di un peggioramento della posizione sanzionatoria a seguito dell'impugnazione; una mera discrepanza verbale o una diversa formulazione senza effetto concreto non fonda l'eccezione.
  • Le disposizioni procedurali di urgente applicazione (es. norme emergenziali) possono modificare le forme di esame del ricorso; il ricorrente deve tenere conto delle procedure speciali invocate dal giudice.
  • Ricorsi inammissibili per genericità possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • In contestazioni sull'applicazione di circostanze attenuanti/aggravanti è utile documentare e argomentare puntualmente il riferimento normativo e la discrepanza nella valutazione probatoria per evitare esiti sanzionatori processuali.

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