Parere n. 1098/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare-OMISSIS-per l’annullamento: del decreto n. 22 del 4 agosto 2023, notificato in data 29 agosto 2023, recante “Ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 1363 del D.Lgs. 66/2010 avverso sanzione disciplinare – M.llo 1^ Classe -OMISSIS-”; del provvedimento prot. n. M_D ABS001 REG 2023 51690 del 23 maggio 2023, adottato dal Comandante del 6° Stormo di -OMISSIS- e recante “Comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del M.llo 1° Cl. -OMISSIS-M.M. A8004675”; nonché di ogni atto antecedente, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento disciplinare del 23 maggio 2023, recante la sanzione del rimprovero, e del decreto del 4 agosto 2023 di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata all’esito di un procedimento disciplinare di corpo, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Gli addebiti riguardavano il superamento di un’autovettura incolonnata e l’attraversamento della via di rullaggio in presenza di segnalazione semaforica asseritamente rossa, a distanza ravvicinata da un velivolo in transito. Sono stati dedotti: la compressione delle garanzie difensive e l’irragionevole riduzione dei termini procedimentali; il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione degli elementi testimoniali e documentali; il difetto di motivazione e l’assenza dei presupposti della responsabilità disciplinare; l’illegittimo scostamento dal parere favorevole della Commissione di disciplina e lo sviamento di potere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la contraddittorietà della giustificazione ministeriale, secondo cui la riduzione dei termini difensivi e di conclusione del procedimento sarebbe stata consentita dalla semplicità della vicenda, mentre l’attivazione della procedura prevista per la consegna di rigore presupponeva una valutazione di gravità tale da rendere non coerente la compressione delle garanzie difensive. Quanto ai secondi e terzi motivi, ha rilevato il difetto di istruttoria e la non piena sostenibilità del quadro accusatorio: una dichiarazione testimoniale indicava che il semaforo fosse giallo lampeggiante al momento del transito; la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente risultava non specificamente contestata e indicava una distanza del velivolo superiore ai 200 metri previsti dalla direttiva interna per l’obbligo di arresto; il rapporto di inconveniente di volo non attestava manovre evasive o situazioni di emergenza. Quanto al quarto motivo, ha censurato l’assenza di una motivazione specifica sullo scostamento dalla valutazione unanime della Commissione di disciplina, che aveva proposto la sanzione più lieve del richiamo. Pur non essendo vincolante, tale parere non può essere disatteso con formule apodittiche, soprattutto quando l’autorità procedente aggravi il trattamento sanzionatorio. Le censure accolte sono state ritenute assorbenti e il provvedimento impugnato è stato annullato, restando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero della Difesa.
Osservazioni
Primo motivo - Garanzie difensive e termini del procedimento disciplinare
La riduzione dei termini concessi per la difesa e per la conclusione del procedimento non è stata adeguatamente giustificata. È contraddittorio qualificare la vicenda come semplice, così da comprimere i termini difensivi, dopo avere ritenuto necessario attivare la procedura prevista per una sanzione più grave quale la consegna di rigore.
Secondo e terzo motivo - Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti
L’Amministrazione non ha adeguatamente acquisito e valutato gli elementi testimoniali e documentali prodotti dal ricorrente. La dichiarazione secondo cui il semaforo era giallo lampeggiante al momento del transito non è stata efficacemente smentita; inoltre, la documentazione tecnica indicava che il velivolo si trovava oltre la distanza di 200 metri prevista dalla direttiva interna per l’obbligo di arresto.
Secondo e terzo motivo - Insufficienza del rapporto di inconveniente di volo
La mera redazione del rapporto di “Inconveniente di Volo” non dimostra da sola la responsabilità disciplinare, poiché il rullaggio del velivolo è proseguito regolarmente senza manovre evasive, correttive o di emergenza.
Quarto motivo - Scostamento dal parere della Commissione di disciplina
L’autorità procedente si è discostata dal parere unanime della Commissione di disciplina, che aveva proposto il richiamo, irrogando il rimprovero senza motivare specificamente le ragioni del dissenso e senza illustrare perché gli elementi prodotti dal ricorrente non fossero idonei a escludere o attenuare la responsabilità.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1399 d.lgs. 66/2010
La contestazione degli addebiti e il procedimento disciplinare sono stati avviati ai sensi degli artt. 1362 e 1399 del d.lgs. n. 66/2010.
Le disposizioni disciplinano la procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo, inclusa la consegna di rigore; la scelta di tale procedura deve essere coerente con la valutazione della complessità della vicenda e non può giustificare, senza adeguata motivazione, la compressione delle garanzie difensive.
art. 1370, comma 1, d.lgs. 66/2010
È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e ai termini del procedimento disciplinare; il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente giustificata la riduzione dei termini difensivi.
È richiamato in relazione ai presupposti, all’istruttoria e alla motivazione del provvedimento disciplinare; il Collegio ha riscontrato una non piena sostenibilità del quadro accusatorio.
Il parere della Commissione di disciplina non riveste natura vincolante.
L’autorità procedente può discostarsi dal parere della Commissione, ma deve indicare puntualmente le ragioni del dissenso, soprattutto quando applichi una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall’organo collegiale.
artt. 24, 111 e 113 Cost.
Sono richiamati a tutela del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali e giurisdizionali; la loro violazione è stata prospettata in relazione alla compressione dei termini difensivi.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, rilevanti nella valutazione dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento disciplinare.
È richiamato tra le disposizioni applicabili al ricorso straordinario e alle deduzioni di illegittimità del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto in calce al parere.
Direttiva POP-SIV-104
L’obbligo di arresto sussiste nel caso in cui il velivolo si trovi in movimento entro il raggio di 200 metri.
La direttiva interna è stata utilizzata dall’Amministrazione per sostenere l’obbligo di arresto; il Consiglio di Stato ha rilevato che la documentazione prodotta indicava una distanza superiore a 200 metri, senza adeguata contestazione.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6867/2011
Il parere della Commissione di disciplina, pur non vincolante, non può essere disatteso mediante formule meramente assertive o apodittiche; l’Amministrazione deve esplicitare le ragioni del dissenso.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, la riduzione dei termini concessi per la difesa deve essere sorretta da una motivazione coerente con la complessità e la gravità concretamente attribuite alla vicenda; non è logicamente sostenibile qualificare contemporaneamente il procedimento come abbastanza grave da richiedere una procedura aggravata e abbastanza semplice da consentire una significativa compressione delle garanzie difensive.
- L’Amministrazione disciplinare deve acquisire e valutare tutti gli elementi testimoniali e documentali potenzialmente decisivi per la ricostruzione dei fatti; l’omessa considerazione di elementi non efficacemente smentiti determina un difetto di istruttoria e può compromettere la sostenibilità dell’addebito.
- Quando la responsabilità disciplinare è fondata su una prescrizione tecnica o interna relativa a una determinata distanza o condizione di pericolo, l’Amministrazione deve dimostrare in modo adeguato la concreta ricorrenza di tale presupposto; la mera esistenza di un rapporto di inconveniente non sostituisce tale dimostrazione.
- Il parere della Commissione di disciplina, anche se non vincolante, impone all’autorità procedente un onere motivazionale rafforzato qualora se ne discosti, soprattutto quando il provvedimento finale aggravi la sanzione proposta dall’organo collegiale.
- Il provvedimento disciplinare non è adeguatamente motivato quando si limita a riprodurre la contestazione degli addebiti e non espone le ragioni per cui gli elementi difensivi e il parere della Commissione di disciplina siano stati ritenuti non decisivi.
Sanzione disciplinare nei confronti di un sottufficiale dell’Aeronautica Militare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Maresciallo di 1ª classe dell’Aeronautica Militare contro la sanzione disciplinare del rimprovero e contro il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha ritenuto il ricorso fondato e ha espresso parere per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Premesse e svolgimento del procedimento disciplinare
Al ricorrente era stato contestato di avere, il 21 aprile 2023, superato un’autovettura incolonnata e attraversato una via di rullaggio con segnalazione semaforica asseritamente rossa, procedendo a distanza ravvicinata da un velivolo in fase di rientro. L’addebito traeva origine da un rapporto di “Inconveniente di Volo”.
Il procedimento era stato avviato ai sensi degli artt. 1362 e 1399 del d.lgs. 66/2010, con prospettazione dell’irrogazione della sanzione della consegna di rigore. Al termine del procedimento, tuttavia, era stata applicata la sanzione del rimprovero. La Commissione di disciplina, riunitasi il 23 maggio 2023, aveva espresso all’unanimità un parere favorevole al ricorrente, proponendo la sanzione più lieve del richiamo. Il Comandante di Corpo si era discostato da tale valutazione.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto quattro gruppi di censure:
- violazione del diritto di difesa e delle garanzie partecipative per la riduzione dei termini concessi per la difesa e per la conclusione del procedimento;
- difetto di istruttoria, travisamento e falsa rappresentazione dei fatti, per l’omessa valutazione di elementi testimoniali e documentali;
- difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti della responsabilità disciplinare;
- eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sviamento, anche in ragione dello scostamento dal parere della Commissione di disciplina.
Compressione delle garanzie difensive
Il Consiglio di Stato ha accolto la censura relativa ai termini del procedimento. Il Ministero aveva giustificato la riduzione dei termini difensivi e del termine massimo di novanta giorni facendo riferimento alla semplicità del procedimento.
La Sezione ha ritenuto tale spiegazione logicamente contraddittoria. Se il fatto fosse stato immediatamente e agevolmente valutabile, non sarebbe stato coerente ricorrere alla procedura prevista per l’irrogazione della consegna di rigore. Se, invece, la vicenda fosse stata abbastanza complessa da richiedere quella procedura, non sarebbe stata coerente la contestuale compressione dei termini concessi all’incolpato.
La distinzione ministeriale tra pericolosità del fatto e complessità del procedimento non è stata ritenuta sufficiente a spiegare, in concreto, le ragioni della riduzione delle garanzie difensive.
Difetto di istruttoria e ricostruzione dei fatti
Sono state ritenute fondate anche le censure relative all’istruttoria. La sanzione, considerata in astratto, non appariva manifestamente sproporzionata rispetto agli addebiti formalmente contestati; tuttavia, gli elementi acquisiti non sostenevano pienamente il quadro accusatorio.
In particolare, una dichiarazione scritta attestava che, al momento del transito delle autovetture, il semaforo si trovava nella fase di giallo lampeggiante e che era divenuto rosso solo successivamente. L’Amministrazione non aveva efficacemente smentito tale ricostruzione.
Nella relazione ministeriale successiva, il fulcro dell’addebito era stato spostato dalla violazione del segnale semaforico alla violazione della direttiva POP-SIV-104, secondo cui il ricorrente avrebbe impegnato il raccordo in presenza di un velivolo in transito. Anche tale ricostruzione, però, non risultava adeguatamente provata. Dalla direttiva emergeva che l’obbligo di arresto operava quando il velivolo si trovava in movimento entro 200 metri. Le planimetrie e la documentazione tecnica prodotte dal ricorrente, non specificamente contestate, indicavano invece che il velivolo si trovava a una distanza superiore, all’altezza del Nucleo Antincendi.
Il rapporto di “Inconveniente di Volo” non è stato ritenuto decisivo, poiché il rullaggio era proseguito regolarmente senza manovre evasive, correttive o di emergenza.
Scostamento dal parere della Commissione di disciplina
La Sezione ha censurato anche la motivazione del provvedimento finale. La Commissione di disciplina aveva proposto il richiamo, mentre l’autorità procedente aveva applicato il rimprovero, più grave, senza indicare le ragioni specifiche dello scostamento.
Il provvedimento si limitava sostanzialmente a riprodurre la contestazione disciplinare e non sviluppava un autonomo percorso argomentativo. Anche le difese dell’Amministrazione si erano limitate ad affermazioni generali sull’imparzialità della valutazione e sull’esame degli elementi oggettivi e soggettivi, senza chiarire come tali elementi fossero stati concretamente ponderati.
Il parere della Commissione non è vincolante ai sensi dell’art. 1399 del Codice dell’ordinamento militare, ma non può essere disatteso mediante formule assertive o apodittiche. L’Amministrazione deve indicare puntualmente le ragioni del dissenso, soprattutto quando la decisione finale comporti un aggravamento della sanzione. La Sezione ha richiamato, in proposito, il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6867/2011.
Esito
Le censure accolte sono state ritenute assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, lasciando impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero della Difesa.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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