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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25537/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per la non ragionevole durata di una vicenda processuale articolata in più fasi: dopo il giudizio di cognizione si erano susseguiti una procedura esecutiva e un giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello di Perugia, accogliendo solo in parte l'opposizione del Ministero della giustizia, aveva ridotto l'indennizzo riconosciuto alla parte privata a euro 480 e aveva compensato metà delle spese. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro tale decreto. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo in via preliminare la tardività della domanda ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 89/2001 e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto al pregiudizio maturato nel giudizio di ottemperanza, sostenendo che per tale fase sarebbe legittimato il Ministero dell'economia e delle finanze. Il ricorso incidentale sosteneva anche che, trattandosi di giudizi diversi e collegati, il termine di decadenza non potesse decorrere come prospettato dalla controparte e che il giudice avrebbe dovuto tener conto separatamente delle amministrazioni coinvolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la seconda parte del primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ritenendo fondato il difetto parziale di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la quota di indennizzo riferibile al giudizio di ottemperanza e affermando che, in presenza di una tempestiva eccezione dell'Avvocatura, occorre integrare il contraddittorio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ha invece ritenuto infondata la censura del Ministero sulla tardività della domanda. L'accoglimento del primo motivo incidentale ha assorbito tutti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, che dovrà riesaminare la domanda, previa evocazione del Ministero dell'economia e delle finanze, determinando separatamente il quantum dovuto da ciascun dicastero in relazione ai ritardi dei rispettivi plessi giurisdizionali, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    Norma richiamata come base della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    Il termine di decadenza decorre, quando dopo il giudizio di cognizione siano stati esperiti prima l'esecuzione e poi l'ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo procedimento instaurato, cioè dalla definitività della pronuncia di ottemperanza.

  • L. 4 marzo 1958, n. 260, art. 4

    In caso di erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro, il giudice deve fissare un termine per rinnovare la notifica e instaurare correttamente il contraddittorio, pena la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice; il principio vale anche per il difetto solo parziale di titolarità passiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione dedotto dal Ministero per denunciare nullità processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, quando la vicenda presupposta si sia sviluppata in sequenza attraverso giudizio di cognizione, esecuzione e ottemperanza, il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dalla definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati, se questi sono stati esperiti in funzione dell'adempimento della prestazione dovuta.
  • Se il pregiudizio da irragionevole durata deriva da giudizi diversi, riferibili a amministrazioni distinte, la legittimazione passiva va individuata separatamente in relazione a ciascun procedimento; non opera una regola di prevalenza di un giudizio sull'altro ai fini dell'individuazione del solo soggetto obbligato.
  • Quando sia eccepito tempestivamente il difetto, anche parziale, di legittimazione passiva di un Ministero, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione effettivamente legittimata; la mancata corretta instaurazione del contraddittorio comporta nullità della decisione.
  • In sede di rinvio, il giudice deve determinare separatamente l'indennizzo imputabile a ciascuna amministrazione convenuta, in relazione ai ritardi autonomamente ascrivibili ai diversi plessi giurisdizionali coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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