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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Urbino che aveva accolto l’opposizione dell’avvocato, e ha rinviato la causa al Tribunale di Urbino in diversa composizione perché riesamini la liquidazione dei compensi del difensore alla luce dei limiti posti dal d.P.R. n. 115 del 2002 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, quale difensore di una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, aveva ottenuto dal giudice la liquidazione dei propri compensi in misura inferiore a quella delle spese processuali liquidate in sentenza a carico della parte soccombente e a favore dello Stato. L’avvocato aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione e il Tribunale di Urbino l’aveva accolta, ritenendo che le somme dovute al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non potessero essere inferiori a quelle poste a carico del soccombente e attribuite allo Stato. Il Ministero della giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 82, 130 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e sostenendo che, nel processo civile, il sistema del patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello penale e che la liquidazione del compenso del difensore può essere anche inferiore rispetto alle spese liquidate a carico del soccombente e a favore dello Stato, purché rispetti i limiti normativi del testo unico. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all’orientamento più recente secondo cui il giudice civile non è tenuto a un’equivalenza automatica tra quanto liquidato al difensore e quanto posto a carico del soccombente a favore dello Stato; il difensore può dolersi solo di errori nella corretta applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, non della mera differenza tra i due importi.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    L’onorario e le spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, nel rispetto della tariffa professionale e comunque entro i limiti previsti dalla norma; il compenso va determinato correttamente secondo il testo unico.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, gli importi spettanti al difensore e agli altri ausiliari sono ridotti della metà; la disciplina speciale impedisce di ritenere dovuta una liquidazione automaticamente pari alle spese poste a carico del soccombente.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio alla rifusione delle spese a favore della parte ammessa deve disporre il pagamento a favore dello Stato; ciò non implica che il compenso del difensore debba coincidere con tale importo.

  • art. 91 c.p.c.

    La rifusione delle spese di lite mira a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla controparte vittoriosa e non ha finalità punitive.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo per evidenziare che la condanna alle spese non ha la funzione sanzionatoria propria della responsabilità aggravata.

  • Corte Cost. 122/2016

    La riduzione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato non viola la parità di trattamento, perché costituisce una modalità di determinazione del compenso giustificata dall’interesse generale a garantire la difesa dei non abbienti.

  • Corte Cost. 270/2012

    L’eventuale minore remuneratività dell’attività difensiva nel civile per i non abbienti può costituire un inconveniente di fatto, non un vizio di costituzionalità; la disciplina è legittima in quanto finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la liquidazione del compenso del difensore deve essere effettuata secondo i limiti e i criteri del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che esista un obbligo di identità aritmetica con le spese processuali poste a carico del soccombente e riversate allo Stato.
  • La mera differenza tra l’importo liquidato al difensore e quello posto a carico del soccombente a favore dello Stato non integra, di per sé, un vizio del decreto di liquidazione.
  • Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può contestare il decreto di pagamento solo deducendo errori nella corretta applicazione della disciplina tariffaria e del testo unico, non invocando un preteso diritto a percepire quanto liquidato in sentenza a carico del soccombente.
  • La rifusione delle spese processuali ha funzione compensativa e non punitiva; nel patrocinio a spese dello Stato il legislatore può prevedere un meccanismo di liquidazione e di recupero differenziato, giustificato dall’interesse pubblico alla tutela del diritto di difesa dei non abbienti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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