Cassazione Civile, Ordinanza n. 34584/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Urbino che aveva accolto l’opposizione dell’avvocato, e ha rinviato la causa al Tribunale di Urbino in diversa composizione perché riesamini la liquidazione dei compensi del difensore alla luce dei limiti posti dal d.P.R. n. 115 del 2002 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, quale difensore di una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, aveva ottenuto dal giudice la liquidazione dei propri compensi in misura inferiore a quella delle spese processuali liquidate in sentenza a carico della parte soccombente e a favore dello Stato. L’avvocato aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione e il Tribunale di Urbino l’aveva accolta, ritenendo che le somme dovute al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non potessero essere inferiori a quelle poste a carico del soccombente e attribuite allo Stato. Il Ministero della giustizia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 82, 130 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e sostenendo che, nel processo civile, il sistema del patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello penale e che la liquidazione del compenso del difensore può essere anche inferiore rispetto alle spese liquidate a carico del soccombente e a favore dello Stato, purché rispetti i limiti normativi del testo unico. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all’orientamento più recente secondo cui il giudice civile non è tenuto a un’equivalenza automatica tra quanto liquidato al difensore e quanto posto a carico del soccombente a favore dello Stato; il difensore può dolersi solo di errori nella corretta applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, non della mera differenza tra i due importi.
Norme richiamate
L’onorario e le spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, nel rispetto della tariffa professionale e comunque entro i limiti previsti dalla norma; il compenso va determinato correttamente secondo il testo unico.
Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, gli importi spettanti al difensore e agli altri ausiliari sono ridotti della metà; la disciplina speciale impedisce di ritenere dovuta una liquidazione automaticamente pari alle spese poste a carico del soccombente.
La condanna della parte soccombente non ammessa al patrocinio alla rifusione delle spese a favore della parte ammessa deve disporre il pagamento a favore dello Stato; ciò non implica che il compenso del difensore debba coincidere con tale importo.
La rifusione delle spese di lite mira a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla controparte vittoriosa e non ha finalità punitive.
Richiamato solo per evidenziare che la condanna alle spese non ha la funzione sanzionatoria propria della responsabilità aggravata.
Corte Cost. 122/2016
La riduzione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato non viola la parità di trattamento, perché costituisce una modalità di determinazione del compenso giustificata dall’interesse generale a garantire la difesa dei non abbienti.
Corte Cost. 270/2012
L’eventuale minore remuneratività dell’attività difensiva nel civile per i non abbienti può costituire un inconveniente di fatto, non un vizio di costituzionalità; la disciplina è legittima in quanto finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la liquidazione del compenso del difensore deve essere effettuata secondo i limiti e i criteri del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che esista un obbligo di identità aritmetica con le spese processuali poste a carico del soccombente e riversate allo Stato.
- La mera differenza tra l’importo liquidato al difensore e quello posto a carico del soccombente a favore dello Stato non integra, di per sé, un vizio del decreto di liquidazione.
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può contestare il decreto di pagamento solo deducendo errori nella corretta applicazione della disciplina tariffaria e del testo unico, non invocando un preteso diritto a percepire quanto liquidato in sentenza a carico del soccombente.
- La rifusione delle spese processuali ha funzione compensativa e non punitiva; nel patrocinio a spese dello Stato il legislatore può prevedere un meccanismo di liquidazione e di recupero differenziato, giustificato dall’interesse pubblico alla tutela del diritto di difesa dei non abbienti.
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