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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12937/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 25/10/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame presentata in favore di Vito Tisto avverso l'ordinanza del GIP del 28/09/2021 con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di inquinamento ambientale in concorso. Il ricorso denunciava: (i) violazione degli artt. 452-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.; (ii) contraddittorietà, manifesta illogicità e/o carenza di motivazione; (iii) violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa aveva infatti depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso motivata con la sopravvenuta definizione della posizione del ricorrente mediante sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) emessa dal GIP il 3/02/2022, la quale ha determinato, ai sensi dell'art. 300, comma terzo, c.p.p., l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare oggetto del ricorso. La Corte ha inoltre precisato che, per la sopravvenuta carenza di interesse intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non consegue la condanna alle spese o la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 DL n. 137/2020

    Il ricorso è stato trattato secondo la disciplina procedurale prevista da questa norma, che regola modalità e termini di trattazione straordinaria di determinati ricorsi.

  • art. 452-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata in relazione al capo di imputazione (inquinamento ambientale); il ricorrente censurava profili connessi a questa fattispecie sostanziale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale richiamata nella doglianza: il ricorso deduceva presunte violazioni procedurali connesse all'applicazione della misura cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti e alla motivazione delle misure cautelari.

  • art. 300, comma terzo, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza di applicazione della pena consensuale (patteggiamento) determina la perdita di efficacia immediata della misura cautelare personale, giustificando la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della misura.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito del patteggiamento: la difesa ha depositato la sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma come causa della definizione del procedimento e della perdita di interesse all'impugnazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 7/1997; Sez. U, n. 31524/2004; Sez. 3, n. 29593/2021)

    Precedenti richiamati per affermare il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso esclude l'applicazione della condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso avverso una misura cautelare, la posizione dell'imputato viene definita con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che determina la perdita di efficacia della misura (art. 300, comma 3, c.p.p.), il ricorso perde l'interesse e può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso da parte della difesa, se motivata e documentata (es. con la sentenza di patteggiamento), rende palese la mancanza di interesse e favorisce la declaratoria di inammissibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse intervenuta dopo la proposizione dell'appello o ricorso esclude, in linea con la giurisprudenza, l'automatica condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la data di cessazione dell'efficacia della misura rispetto alla proposizione del ricorso: se la misura ha perso efficacia in modo definitivo, il giudice può non entrare nel merito delle censure processuali o sostanziali.
  • Per evitare incertezze procedurali è opportuno che la difesa documenti tempestivamente ogni sopravvenuto evento che determini la perdita di interesse (es. sentenza di patteggiamento) e formalizzi la rinuncia all'impugnazione quando appropriato.

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