Sentenza n. 1790/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Settore Lavoro e Previdenza, n. 452/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente dall’anno scolastico 2018/2019 e condannato il Ministero ad accreditarvi 500 euro per ciascun anno scolastico fino alla domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 452/2024, emessa il 26 aprile 2024, notificata al Ministero il 16 maggio 2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e condannato il Ministero, previa emissione della Carta, ad accreditarvi 500 euro per ogni anno scolastico fino alla domanda. Dedotto il persistente inadempimento, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme dovute e degli interessi, assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito è stato accolto: il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al titolo, adottando gli atti necessari entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla richiesta del ricorrente corredata dalla dichiarazione di persistente inadempimento. Il ricorrente dovrà restituire copia esecutiva del titolo o rilasciare quietanza del pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, CPA e IVA.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato presso la cancelleria del TAR entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
L’azione esecutiva per ottenere il pagamento dovuto da un’amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo esecutivo di pagamento nei confronti di un’amministrazione è ammissibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo è notificato ed è passato in giudicato e l’Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice può dichiarare l’obbligo di conformarsi al decisum, fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
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