Cassazione Penale, Sentenza n. 15457/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di 46.800 euro disposto a carico di Calvano nell'ambito di indagini su frodi fiscali e fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente chiedeva l'annullamento per mancata autonoma valutazione e difetto assoluto di motivazione del G.I.P. (richiamandosi agli artt. 125, 292, 324 e 329 c.p.p.), sostenendo che il decreto si limitasse a trasfondere pedissequamente le richieste del P.M. e, in particolare, denunciando l'assenza di adeguata e motivata valutazione del "periculum in mora" ai fini del sequestro finalizzato alla confisca, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Ellade n. 36959/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate esclusivamente le censure relative alla motivazione sul periculum in mora: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui la valutazione del periculum in mora risultava carente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia, Sezione Riesame, per nuovo giudizio su tale profilo. Le restanti doglianze (tra cui l'affermazione della mancata autonoma valutazione da parte del G.I.P.) sono state dichiarate infondate: la Corte ha ritenuto che il G.I.P. avesse comunque svolto una sufficiente valutazione critica degli elementi investigativi e che il Tribunale del Riesame non avesse errato nel confermare il sequestro sotto gli altri profili.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 8
Norma sostanziale richiamata tra i reati contestati (frode fiscale collegata a crediti d'imposta fittizi).
Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato fiscale; la Corte ha chiarito che la natura 'obbligatoria' della confisca non esime il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora.
Codice penale, art. 640, commi 1 e 2
art. 640 c.p., commi 1 e 2
Reato di truffa, contestato in relazione alle frodi nei bonus edilizi.
Associazione a delinquere: norma contestata a carico degli indagati per l'organizzazione della frode.
Regola i presupposti della confisca come misura patrimoniale collegata alle pene; richiamata per la disciplina della confisca di cose profitto del reato.
Codice penale, art. 640-quater
Norma collegata alle fattispecie di frode fiscale connesse a crediti d'imposta; indicata tra le disposizioni rilevanti per la confisca.
Riferimento normativo ad aspetti di sequestro di beni profitto del reato; la Corte osserva che anche per tali beni il giudice deve motivare il periculum in mora.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Previsione processuale richiamata nella doglianza; attiene a questioni procedurali tra le eccezioni sollevate.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c
Introduzione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari: la Corte precisa che l'autonoma valutazione richiede l'esplicitazione dei criteri adottati ma non la riscrittura originale degli atti di indagine.
Codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ribadisce l'esigenza di motivare il periculum in mora anche per questi sequestri.
Codice di procedura penale, art. 316
Sequestro conservativo: la Corte richiama il principio analogico secondo cui la motivazione sul periculum deve spiegare perché sia necessaria l'anticipazione degli effetti dell'ablazione.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato tra le norme processuali nell'impugnazione (riguarda procedure di riesame e simili questioni procedurali).
Codice di procedura penale, art. 329, comma 9
Richiamato tra le norme processuali contestate nella motivazione dell'impugnazione.
Cass. SS.UU., sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (cd. Ellade)
Cass. SS.UU. n. 36959/2021
Principio richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora; la natura obbligatoria della confisca non automatizza né sostituisce la necessità di un giudizio prognostico sulle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo.
Massime di principio
- La qualificazione normativa della confisca come "obbligatoria" non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il periculum in mora: occorre spiegare perché sia necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio.
- L'obbligo di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari impone che il giudice espliciti i criteri adottati e dia conto del proprio esame critico degli elementi investigativi, ma non richiede la riscrittura integrale o originale degli atti richiamati dal P.M.; è sufficiente che emerga un reale esame critico.
- Nel sequestro finalizzato alla confisca di cose profitto del reato, la motivazione sul periculum in mora deve indicare elementi concreti che rendono probabile la dispersione, l'alienazione, l'alterazione o l'impraticabilità della confisca se si attendesse la fine del processo.
- Non è ammesso un automatismo decisionale che colleghi il periculum alla sola natura formale (obbligatoria/facoltativa) della confisca: la valutazione è eminentemente prognostica e legata agli effetti temporali sul bene.
- In caso di carenze motivazionali parziali il rimedio tipico è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame sul profilo specifico carente (anziché l'annullamento totale del provvedimento), quando gli altri profili risultino adeguatamente motivati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →