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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33130/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 29/11/2020, con cui era stato negato un permesso premio. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e dell'art. 184 cod. peri., vizio di motivazione, omessa valutazione della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della verifica dei reati ostativi, e carenza istruttoria rispetto al mantenimento di contatti con la criminalità organizzata; chiedeva inoltre che il permesso fosse fruito nell'area verde dell'istituto anziché all'esterno per contenere il rischio di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza di persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga, fondata su: il ruolo apicale del detenuto nella famiglia mafiosa Porta Nuova di Palermo; precedenti condanne per delitti associativi e omicidi; un episodio violento in detenzione nel 2011. Ha ritenuto irrilevante la censura sullo scioglimento del cumulo poiche' i giudici del merito non hanno qualificato i titoli in espiazione come ostativi; ha altresi' escluso l'ammissibilita' della richiesta di fruire il permesso all'interno dell'istituto, perche' il permesso premio comporta per sua natura l'uscita dall'istituto. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime detentivo speciale che rileva quale elemento nel giudizio sulla pericolosita' e sui collegamenti con la criminalita' organizzata; la mera presenza del regime non esclude di per se' la concessione del permesso, ma comporta un esame piu' rigoroso.

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Disciplina del permesso premio: richiede regolare condotta, assenza di pericolosita' sociale e valutazione della funzionalita' del beneficio rispetto al trattamento; e' il parametro principale della verifica giudiziale.

  • art. 30 Ord. pen.

    Richiamato per affermare che il permesso premio implica l'uscita dal carcere, quindi non puo' essere ordinariamente fruito all'interno dell'istituto.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma sui reati ostativi e sui collegamenti con la criminalita' organizzata: la giurisprudenza costituzionale ha temperato la presunzione di pericolosita' assoluta, imponendo che la mancata collaborazione possa essere superata tramite l'allegazione e prova di elementi concreti idonei ad escludere collegamenti attuali o rischio di ristabilimento.

  • Corte costituzionale, sent. n. 253 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di parte della disciplina che impediva automaticamente permessi ai condannati per delitti associativi non collaboranti; stabilisce che la presunzione di pericolosita' non e' assoluta e puo' essere superata con elementi concreti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 32 del 2020

    Ha inciso sull'applicazione temporale delle modifiche normative, richiamata nel ragionamento sulla non rilevanza della disciplina successiva in relazione a fatti commessi anteriormente, come considerazione ai fini della valutazione del primo giudice.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo processuale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Per i detenuti condannati per reati associativi mafiosi il permesso premio e' subordinato all'accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata: il detenuto ha l'onere di allegare elementi concreti e specifici a sostegno di tale assenza.
  • L'applicazione del regime 41-bis non determina automaticamente l'esclusione dei benefici, ma richiede una valutazione piu' rigorosa e dettagliata della pericolosita' e del rischio di ristabilimento dei contatti.
  • Fatti posteriori alla condanna (anche comportamenti violenti durante la detenzione) costituiscono elementi rilevanti e possono confermare la persistente pericolosita' sociale, ostando alla concessione del permesso.
  • La qualita' dell'istruttoria e la motivazione sono decisive: va fornita una risposta argomentata a eventuali allegazioni del detenuto, ma la semplice enunciazione di censure senza elementi nuovi non e' sufficiente a rovesciare la valutazione del merito.
  • La richiesta di fruire il permesso all'interno dell'istituto e' incompatibile con la natura del permesso premio, che implica l'uscita dal carcere.
  • La questione dello scioglimento del cumulo e della imputazione delle frazioni di pena e' rilevante in astratto, ma diventa irrilevante se i giudici del merito non hanno ritenuto i titoli in espiazione come ostativi ai benefici.

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