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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19762/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con il secondo motivo, logicamente preliminare, ha dedotto un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale; con il primo motivo ha lamentato un vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, e ha giudicato il secondo motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché la Corte territoriale aveva già motivato in modo logico e coerente, anche valorizzando la genericità del corrispondente motivo di appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la valutazione di responsabilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

  • art. 337 cod. pen.

    richiamato come titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna impugnata

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure di merito senza confrontarsi con la motivazione puntuale, logica e coerente della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è sindacabile una motivazione della Corte territoriale che abbia affrontato specificamente il tema devoluto, se la censura non evidenzia reali vizi logici o giuridici ma pretende una nuova valutazione del fatto.
  • La doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena non è scrutinabile quando il giudice di appello abbia reso una motivazione congrua e il motivo di appello sia stato formulato in modo generico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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