Cassazione Penale, Sentenza n. 16161/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza della querela relativamente al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 co.1 n.2 c.p.), ritenendo tardiva e quindi inammissibile la contestazione suppletiva in dibattimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 c.p. (anzi: la destinazione della cosa a pubblico servizio, qual è l'energia elettrica). Il PM sosteneva invece che la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. era legittima e che il giudice non poteva precludere tale potere-dovere del pubblico ministero né dichiarare immediatamente l'improcedibilità ex art.129 c.p.p.; la Cassazione ha condiviso il ricorso, ritenendo che il giudice abbia illegittimamente impedito l'esercizio della contestazione suppletiva e violato il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, dichiarando che il Tribunale ha violato le norme sul potere del P.M. di formulare contestazioni suppletive in dibattimento e ha anticipatamente e illegittimamente disposto la declaratoria di improcedibilità ex art.129 c.p.p. Conseguenze concrete: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai reati commessi dal 31/03/2013 al 27/09/2016 per intervenuta prescrizione; annullamento con rinvio degli atti al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per i reati commessi dal 28/09/2016 al 29/03/2018 affinché si proceda valutando la contestazione suppletiva del P.M. e garantendo il contraddittorio (termine difensivo ex art.519 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, codice penale
La circostanza aggravante "cosa destinata a pubblico servizio" è stata ritenuta potenzialmente ricorrente e idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio se validamente contestata; la Corte ha ritenuto che possa essere introdotta in dibattimento mediante contestazione suppletiva del P.M.
Norma base sul furto, richiamata nella contestazione principale del fatto.
Disciplina la possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento; la Corte conferma che tale possibilità sussiste e non è soggetta a limiti temporali rigidi nel primo segmento utile.
Consente al P.M. di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante; la Corte afferma che il potere del P.M. in detta sede è esclusivo e insindacabile dal giudice preventivamente, posto che la decisione sul nuovo capo compete poi al giudice.
Contrasta con l'art.517 perché prevede l'autorizzazione del presidente per fatti nuovi; la Corte distingue la fattispecie (circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art.517) dalla fattispecie del fatto nuovo che richiede autorizzazione.
Garantisce all'imputato, ove il P.M. effettui contestazione suppletiva, il diritto a un termine per preparare la difesa; la Corte ricorda che tale garanzia deve essere rispettata quando la contestazione suppletiva diviene patrimonio del processo.
La declaratoria immediata di una causa di non punibilità può essere pronunciata solo se la condizione emerge dagli atti in modo incontestabile; il giudice non può però avvalersi di art.129 per impedire il confronto sul nuovo capo di imputazione prima della completa fase dibattimentale.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Le violazioni operate dal Tribunale sono state qualificate come nullità di ordine generale attinenti ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione, rilevabili ai sensi di tali norme.
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto prescritti i reati commessi tra l'8/3/2015 e il 27/9/2016.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione effettivamente contestata.
art. 569 e art. 604 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al rimedio impugnatorio (ricorso per cassazione e rimessione degli atti), la nullità riconosciuta impone l'annullamento parziale con rinvio per i periodi non estinti.
art. 112 Costituzione
Fondamento costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, richiamato per sostenere l'esclusività del potere del P.M. nell'esercizio delle contestazioni suppletive.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Richiamata per evidenziare che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e comportare tutele difensive (paragone con diritto al giudizio abbreviato/patteggiamento), giustificando l'obbligo di termine difensivo.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può formulare in dibattimento contestazioni suppletive di circostanze aggravanti ai sensi dell'art.517 c.p.p.; il giudice non può precludere a priori questa facoltà dichiarandola "tardiva" senza lasciare spazio all'istruttoria e al contraddittorio.
- Se il P.M. introduce in dibattimento un'aggravante idonea a mutare il regime di procedibilità (da querela a ufficio), il processo deve proseguire sulla base della nuova imputazione e il giudice deve valutare la sussistenza dell'aggravante dopo aver garantito il termine difensivo previsto dall'art.519 c.p.p.
- L'art.129 c.p.p. non autorizza il giudice a pronunciare de plano una declaratoria di improcedibilità o estinzione quando sussistono contestazioni suppletive ancora suscettibili di valutazione: l'immediatezza della declaratoria non giustifica l'esclusione del contraddittorio.
- La mancata ammissione da parte del giudice della contestazione suppletiva può costituire nullità di ordine generale impugnabile e determinare l'annullamento della sentenza; il rimedio utile è il ricorso in Cassazione e, se necessario, il rinvio per nuovo giudizio.
- Per il calcolo della prescrizione occorre valutare se e quando l'aggravante sia stata validamente contestata e riconosciuta: se l'aggravante non è stata accertata o è stata esclusa, possono decorrere termini di prescrizione più brevi per talune annualità dei fatti.
- Prassi consigliata: il P.M. dovrebbe proporre contestazioni suppletive nel primo segmento processuale utile e, quando lo fa, la difesa deve chiedere i termini previsti dall'art.519 c.p.p. per esercitare pienamente il contraddittorio; il giudice deve astenersi da pronunce definitive sull'improcedibilità fino a che tali tutele non siano state esperite.
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