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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26827/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/11/2025. Il primo ricorrente censurava, in modo ritenuto generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, la correttezza del giudizio di responsabilità per i reati contestati, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego dei benefici di legge. Il secondo ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per i capi A) e B); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.; 3) mancata concessione di una circostanza attenuante indicata nel testo come "Costituzionale", che la Corte collega all'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 c.p., applicabile anche alla rapina dopo Corte cost. n. 86/2024. La Cassazione rileva che i primi motivi del secondo ricorso erano meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello e che il terzo e il quarto motivo erano comunque infondati alla luce della motivazione della Corte territoriale, la quale aveva spiegato il rilevante apporto concorsuale dell'imputato e la non configurabilità della lieve entità in base alle modalità della condotta e all'entità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità discende, per il primo ricorso, dalla assoluta genericità e mancanza di specificità dei motivi; per il secondo, dalla reiterazione di censure già respinte in appello e dalla manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze sulle attenuanti. Resta ferma la sentenza di merito di condanna.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità dei motivi

    La mancanza di specificità del ricorso non riguarda solo la genericità in senso stretto, ma anche l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione; tale difetto comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    circostanza attenuante della minima partecipazione

    L'attenuante va negata quando la condotta dell'imputato evidenzi un apporto rilevante nella realizzazione del reato e non una partecipazione minima.

  • art. 311 c.p.

    attenuante della lieve entità del fatto

    L'attenuante richiede una valutazione complessiva del fatto; non è configurabile se difetta la lieve entità in rapporto all'evento, alle modalità della condotta, ai mezzi impiegati o all'entità del danno/pericolo.

  • art. 62 c.p.

    circostanza Costituzionale

    Dal contesto emerge un riferimento all'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche alla rapina dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso privi di specificità quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicano in modo puntuale le ragioni della critica.
  • La riproposizione pedissequa delle doglianze già formulate in appello, senza una critica argomentata alle ragioni del rigetto, integra motivi soltanto apparenti e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione presuppone un contributo marginale al fatto; può essere esclusa ove la condotta denoti un apporto significativo alla realizzazione del reato.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto va valutata in modo globale, considerando evento, natura e modalità della condotta, mezzi, circostanze e danno o pericolo; non è riconoscibile se il fatto, nel suo complesso, non risulta lieve.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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