Cassazione Penale, Sentenza n. 5880/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva disposto, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., l'applicazione della misura del divieto di dimora nei comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare del Golfo per i capi 3), 9) e 11). Il ricorrente ha dedotto tre motivi per i rispettivi capi contestati: violazione e falsa applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. in relazione all'art. 603‑bis c.p. (comma 1, nn. 1 e 2, e comma 4, n. 1) con particolare riferimento alla gravità indiziaria, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla presenza degli elementi costitutivi dell'"approfittamento" e dello "sfruttamento"; censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il suo ruolo e il contributo concorsuale nella fattispecie; doglianze analoghe per i vari capi, con richiamo anche agli artt. 274 e 275 c.p.p. quanto all'applicazione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendosi nel frattempo pronunciata, con giudizio abbreviato, sentenza di condanna del G.U.P. del Tribunale di Trapani nei confronti di Pirrone (condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa, con sospensione condizionale). Per effetto di tale condanna a pena condizionalmente sospesa la misura cautelare del divieto di dimora ha perso efficacia ai sensi dell'art. 300, comma 3 c.p.p.; la Corte ha richiamato anche l'art. 306 c.p.p. sul dovere del giudice di disporre l'immediata cessazione delle misure. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 300, comma 3, cod. proc. pen.
"quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure [cautelari] perdono efficacia se la pena irrogata è [...] condizionalmente sospesa"
La pronuncia di una sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena determina la perdita di efficacia delle misure cautelari, anche non custodiali, relative agli stessi fatti; ciò elimina l'interesse ad impugnare la misura cautelare.
Prevede che, quando una misura cautelare perde efficacia, il giudice disponga con ordinanza l'immediata cessazione della misura o adotti i provvedimenti necessari; attua la perdita di efficacia sancita dall'art. 300, comma 3.
art. 603‑bis cod. pen. (commi e nn. indicati)
Norma sostanziale richiamata come titolo di imputazione (sfruttamento/approfittamento della prostituzione o simile): l'applicazione di misure cautelari per questo reato richiede grave indizio e prova degli elementi costitutivi dell'approfittamento e dello sfruttamento; nel caso di specie le censure sul mancato accertamento di tali elementi erano state sollevate dal ricorrente, ma non sono state esaminate nel merito a causa della sopravvenuta perdita d'interesse.
Riferimento procedurale collegato ai criteri di motivazione e valutazione degli elementi indiziari nell'ambito delle misure cautelari; il ricorrente contestava la mancata osservanza di tali criteri nella valutazione della gravità indiziaria.
Norma procedurale concernente i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (esame delle esigenze cautelari): il ricorrente ha contestato l'applicazione della misura sostenendo l'assenza delle condizioni richieste.
Norma richiamata relativamente alla motivazione delle misure (propedeutica alla valutazione della necessità di una misura cautelare): il ricorrente ne evidenziava l'illeicità applicativa nel caso concreto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite formale nella esposizione dei motivi in cassazione (motivazione enunciata nei limiti strettamente necessari).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di imposizione di spese/ammende e sulla difficoltà di ottenere l'esonero dal pagamento in casi analoghi; la Corte di merito non ha ravvisato ragioni di esonero.
Massime di principio
- La pronuncia di una sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena rende inefficaci le misure cautelari (custodiali e non custodiali) relative agli stessi fatti: ciò comporta la sopravvenuta carenza d'interesse dell'eventuale impugnazione circa la misura cautelare.
- Quando una misura cautelare perde efficacia per sopravvenuta sentenza, il giudice è tenuto ad adottare ordinanza per la cessazione immediata della misura (art. 306 c.p.p.); fino a quel provvedimento la misura resta comunque formalmente applicata ma priva di efficacia sostanziale.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per carenza di interesse qualora, tra il deposito del ricorso e la decisione, sopravvenga un evento che elimini l'utilità pratica dell'atto impugnatorio (es. condanna con sospensione condizionale).
- Le questioni di merito sulla sussistenza degli elementi del reato (es. "approfittamento" e "sfruttamento" ai sensi dell'art. 603‑bis) e sulla gravità indiziaria devono essere contestate con specificità: tuttavia, se sopravviene una sentenza di condanna sospesa, tali questioni possono rimanere irrilevanti sul piano processuale per la misura cautelare.
- Impugnare una misura cautelare diventa inoperante se il procedimento si conclude con una condanna a pena condizionalmente sospesa: in tali casi è preferibile valutare strumenti diversi (es. impugnazioni incidentali o rimedi per ottenere l'ordinanza di cessazione della misura) o difendersi nel merito nel giudizio abbreviato/di merito.
- L'insorgenza di obblighi economici (spese processuali, ammende) a carico del ricorrente è possibile anche in caso di inammissibilità del ricorso; ottenere l'esonero richiede ragioni ben fondate e non è automatico.
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