Cassazione Penale, Sentenza n. 42388/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che la sentenza del Tribunale ha illegittimamente applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2. Per questa ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari in diversa composizione ai sensi dell'art. 620, lett. d, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato non punibile Andrea Rais per il reato previsto dall'art. 337 c.p., commesso il 6 giugno 2023, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuitð del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il Procuratore Generale ha censurato la decisione sostenendo la violazione dell'art. 131-bis, comma terzo, n. 2, c.p., che esclude l'applicabilità della particolare tenuità per i delitti indicati (tra cui l'art. 337) quando il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen., comma terzo, n. 2
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere applicata ai delitti indicati (tra cui l'art. 337 c.p.) quando il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia violato questa previsione applicando comunque la non punibilità.
Delitto in contestazione (resistenza a pubblico ufficiale). La presenza di questo titolo di reato rientra tra quelli elencati dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2, e pertanto esclude, se commesso contro pubblico ufficiale/agente nell'esercizio, l'applicazione della particolare tenuità.
Altro dei delitti richiamati dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2; citato nella motivazione come esempio delle categorie per le quali la particolare tenuità non può essere riconosciuta se commessi contro pubblici ufficiali o agenti nell'esercizio delle funzioni.
Delitto incluso nella stessa esclusione normativa prevista dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2; richiamato per completezza normativa nella censura del Procuratore Generale.
Altro reato espressamente menzionato nelle previsioni che escludono l'applicazione della particolare tenuità; citato nella norma richiamata dal ricorso.
art. 620, lett. d, cod. proc. pen.
Norma procedurale che autorizza la Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza per violazione di legge consistente in una decisione non consentita dalla legge, ad annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito in diversa composizione; norma applicata per disporre la trasmissione al Tribunale di Sassari in diversa composizione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non può essere riconosciuta per i reati espressamente elencati nel comma terzo, n. 2, quando il fatto sia commesso contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Se un giudice di merito applica la particolare tenuità in contrasto con l'esclusione prevista dalla norma (ad es. per reati come l'art. 337 commessi contro pubblico ufficiale in funzione), la decisione può essere annullata dalla Cassazione per violazione di legge.
- La qualificazione della persona offesa come "ufficiale o agente" e l'accertamento che fosse "nell'esercizio delle proprie funzioni" sono elementi decisivi per escludere la particolare tenuità: in situazioni analoghe la verifica dettagliata di tali circostanze deve essere effettuata dal giudice di merito e valutata in motivazione.
- Quando la Corte di Cassazione riscontra una decisione manifestamente illegittima (applicazione di una causa di non punibilità non consentita), può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito in diversa composizione, evitando un nuovo giudizio con la stessa formazione.
- In casi simili il pubblico ministero ha un solido motivo di impugnare l'assoluzione per particolare tenuitð quando siano coinvolti reati e vittime ricompresi nelle esenzioni normative; per la difesa, la strategia utile è dimostrare l'assenza dello status di pubblico ufficiale/agente o l'assenza dell'esercizio delle funzioni al momento del fatto per poter invece beneficiare della particolare tenuità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42361/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42363/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42364/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42365/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42366/2024 del 19/11/2024
- Sentenza penale · 19 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42367/2024 del 19/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →