Cassazione Penale, Ordinanza n. 31626/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata la responsabilità penale già affermata nei gradi di merito per il tentato furto aggravato contestato, non essendo ravvisati né il dedotto difetto di querela né vizi logici della motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, nei precedenti gradi di merito, del tentato furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, per avere posto in essere atti idonei ad impossessarsi di merce esposta sugli scaffali di un supermercato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale per il mancato proscioglimento per difetto di querela; dall'altro, vizi di motivazione per non essere stata assolta perché il fatto non sussiste o perché non l'aveva commesso. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che il direttore del negozio era legittimato a proporre querela in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata sui beni sottratti. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua, non illogica e fondata su corrette massime di अनुभवienza e sulle risultanze probatorie.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come delitto di furto, quale reato presupposto della fattispecie di tentato furto oggetto del processo.
Richiamato implicitamente per l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, menzionata come circostanza aggravante del furto tentato.
La condotta è stata qualificata come tentativo, poiché gli atti erano idonei e diretti in modo non equivoco all'impossessamento della merce.
Norma implicata dal tema del difetto di querela e della legittimazione a proporla da parte della persona offesa.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, la legittimazione a proporre querela spetta non solo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento, ma anche a chi abbia sul bene una detenzione qualificata o una relazione di fatto assimilabile al possesso, purché sia persona offesa dal reato.
- Il direttore di un esercizio commerciale può essere legittimato a proporre querela per il furto commesso ai danni dei beni esposti nel punto vendita, in quanto titolare di una posizione di fatto sui beni sufficiente a radicare la qualità di persona offesa.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto, delle prove e delle massime di esperienza adottate dal giudice di merito; il ricorso è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura del compendio probatorio.
- Una motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, logicamente coerente e sorretta da un ragionamento inferenziale fondato su dati probatori compatibili con la decisione adottata.
- Nel tentativo punibile rilevano atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, e la contestazione dell'esito del giudizio di fatto non può essere devoluta in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile nei ristretti confini del sindacato di legittimità.
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