Cassazione Civile, Ordinanza n. 31810/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società in liquidazione aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’altra società per canoni e altri corrispettivi dovuti in base a un contratto di sublocazione di un aeromobile stipulato quando la futura fallita era in bonis. Il giudice delegato aveva escluso il credito, rilevando la pendenza di una lite relativa agli stessi canoni e la prospettata esistenza di un controcredito della fallita. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la concreta utilizzazione dell’aeromobile e, quindi, il maturare dei canoni; aveva inoltre ritenuto non idonei a provarlo fatture, prospetti riepilogativi delle ore di volo e summary non sottoscritti, oltre a svalutare un’estrapolazione di mastro e dichiarazioni testimoniali rese in altro giudizio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c. per avere il tribunale negato autenticità e provenienza dal fallito del summary al 15 febbraio 2011, benché lo stesso curatore lo avesse prodotto e utilizzato per sostenere un controcredito della massa; nullità e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato valore probatorio attribuito alle fatture; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’interpretazione dell’estratto di mastro; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità per avere considerato irrilevanti le prove testimoniali di altro giudizio. Il Fallimento ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezione di inammissibilità per asserita violazione del principio di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha affermato che il curatore non può, in modo incoerente, avvalersi di un documento prodotto in giudizio per sostenere l’esistenza di un controcredito della massa e, al tempo stesso, negarne la riferibilità alla fallita per sottrarsi agli effetti sfavorevoli del medesimo documento. La condotta processuale del curatore è stata ritenuta sufficiente a superare ogni questione sulla riferibilità della scrittura e sulla sua opponibilità alla massa. Di conseguenza, il decreto del tribunale è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Velletri in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la domanda tenendo conto dell’opponibilità del contratto di sublocazione al curatore e dei principi sull’onere della prova in tema di inadempimento, sulla base del summary al 15 febbraio 2011. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La scrittura privata, una volta prodotta e utilizzata dalla controparte per fondare una pretesa nel giudizio, non può essere contestata nella sua provenienza in modo incompatibile con il suo precedente utilizzo processuale.
Il disconoscimento della scrittura privata non può essere opposto in modo coerente con una precedente produzione e utilizzazione del documento da parte della stessa parte che poi ne neghi la provenienza.
Il motivo è stato assorbito; la Corte non ha accolto la censura sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali.
Il motivo è stato assorbito; la Corte non ha sviluppato un principio autonomo sulla valutazione delle prove.
Il curatore è soggetto ai doveri di lealtà e probità processuale e non può adottare una posizione processuale contraddittoria a seconda della convenienza.
Massime di principio
- La parte che produce un documento in giudizio e vi fa affidamento per fondare la propria pretesa o difesa non può, nello stesso processo, negarne la riferibilità o contestarne la provenienza per sottrarsi agli effetti sfavorevoli del medesimo documento.
- Nel processo concorsuale, il curatore deve rispettare i doveri di lealtà e probità e non può scindere in modo opportunistico la propria posizione processuale in relazione al medesimo documento.
- Quando un documento è stato utilizzato dalla massa fallimentare per sostenere l’esistenza di un controcredito, la questione della sua provenienza può dirsi superata ai fini della sua utilizzabilità anche contro la massa.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare la domanda alla luce dell’opponibilità del contratto al curatore e dei principi sull’onere della prova dell’inadempimento, senza fondare il rigetto su una incoerente negazione della documentazione già utilizzata in giudizio dalla controparte.
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