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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01171/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitrice)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di un credito di 500.000 euro, oltre accessori e IVA, qualificato come compenso maturato per un’attività di consulenza economico-finanziaria finalizzata a una cartolarizzazione di crediti. Il credito era fondato su una scrittura denominata "mandato" del 19 gennaio 2010 e sulla dedotta verificazione dell’evento previsto per la maturazione della success fee. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancata prova dell’attività svolta e per la sproporzione tra compenso fisso e commissione. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva invece ammesso il credito, ritenendo provata l’attività professionale e opponibile alla procedura il mandato, pur privo di data certa, sulla base di pro-forma di fattura e di un sollecito di pagamento che facevano riferimento all’incarico. La società in amministrazione straordinaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., sostenendo che la data certa del documento non poteva essere desunta da fatti non obiettivi e comunque nella disponibilità della parte che invocava la data; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il tribunale rilevato d’ufficio una questione di fatto senza contraddittorio. Nel giudizio di legittimità è intervenuto/si è costituito il cessionario del credito quale successore a titolo particolare del creditore originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento in cassazione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto il dante causa non si era costituito e l’intervento era necessario per non comprimere il diritto di difesa del cessionario. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda applicando i principi sull’art. 2704 c.c.: la data certa non può essere tratta da un fatto o documento non obiettivo, riconducibile alla parte che lo invoca, né da elementi privi a loro volta di data certa; inoltre non è possibile fondare tale prova su presunzioni relative a un atto proprio della stessa parte interessata. La conseguenza è stata la cassazione con rinvio, con necessità di nuova valutazione dell’opponibilità del contratto alla procedura e, quindi, dell’ammissione del credito al passivo.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire solo in via eccezionale, quando la mancata partecipazione del dante causa o la mancata costituzione sul diritto ceduto rendano necessario evitare una lesione del diritto di difesa.

  • art. 98 l. fall.

    È il rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato per contestare l’esclusione del credito.

  • art. 2704 c.c.

    La certezza della data della scrittura privata non autenticata, opponibile ai terzi e alla procedura concorsuale, può desumersi solo da fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca, oppure da altri fatti/documenti aventi a loro volta data certa; non bastano fatti interni o documenti formati dalla stessa parte interessata.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l’opponibilità del documento e la data certa del rapporto contrattuale deve fornire la relativa prova.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il secondo motivo denunciava una questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio; la Corte lo ha assorbito dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 2751 bis, n. 2, c.c.

    Il credito era stato insinuato in privilegio quale compenso per prestazioni professionali.

  • artt. 1 e 4 L. 130/1999

    Richiamati come base normativa dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti alla quale il professionista aveva prestato consulenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento del passivo, chi invoca un credito fondato su una scrittura privata non autenticata e priva di data certa deve provare che il documento è opponibile alla procedura mediante fatti obiettivi, estranei alla propria disponibilità, idonei a fissarne con certezza l’anteriorità.
  • La data certa di una scrittura privata non può essere ricavata da documenti o comunicazioni formati dalla stessa parte che intende avvalersene, se tali atti non sono a loro volta assistiti da data certa.
  • La prova della data certa non può essere costruita mediante presunzioni o testimonianze aventi a oggetto un atto proprio della parte interessata, quando tale prova sia funzionale a rendere opponibile il documento ai terzi o alla procedura concorsuale.
  • Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può, di regola, intervenire, ma può essere ammesso quando il dante causa non si sia costituito o non abbia difeso il diritto oggetto di cessione, per evitare una lesione del diritto di difesa.
  • Se il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione su una questione pregiudiziale di diritto, il secondo motivo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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