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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3740/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito di un procedimento per frodi fiscali. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio relativo al fumus commissi delicti; (2) assenza di motivazione sul "periculum in mora" (cioè sulla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 29/06/2023 e l'ordinanza del GIP del 14/03/2023, disponendo la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto e inviando gli atti al Procuratore generale per competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. La Corte ha motivato che il GIP non aveva fornito alcuna motivazione sul periculum in mora e che il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione completamente inesistente: le Sezioni Unite (sentenza Ellade) richiedono che sia specificato perché il bene potrebbe essere disperso, deteriorato, modificato, utilizzato o alienato nel corso del giudizio; tali ragioni erano del tutto assenti nell'atto cautelare, per cui l'integrazione operata dal riesame era illegittima.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul "periculum in mora", collegata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca come effetto ablativo; la normativa sulla confisca è collegata all'istituto del sequestro preventivo volto a conservarne l'efficacia.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 ("Ellade")

    sent. n. 36959 del 24/06/2021

    Principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora; per i beni la cui detenzione o alienazione costituisce di per sé reato, la motivazione può limitarsi all'appartenenza ai beni confiscabili ex lege, ma in generale vanno indicate le ragioni del rischio di dispersione o alterazione del bene.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 cod. proc. pen.)

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    Dopo le modifiche, il giudice del riesame può integrare la motivazione di un provvedimento cautelare solo se esisteva una motivazione anche se stringata o per relationem; non può integrare quando la motivazione è del tutto assente perché allora manca materia per il contraddittorio.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola la comunicazione al Procuratore generale nei casi previsti; la sentenza ordina l'invio degli atti alla Procura generale per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • Per un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è indispensabile che il provvedimento contenga una motivazione specifica sul "periculum in mora": deve spiegare perché il bene rischia di essere disperso, deteriorato, modificato, utilizzato o alienato nel corso del giudizio.
  • La motivazione sul periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (quantità, natura o composizione dei beni) e/o su elementi soggettivi (comportamenti dell'obbligato che facciano temere atti dispositivi), ma non può essere meramente assente o del tutto generica.
  • Il giudice del riesame può integrare una motivazione insufficiente o formalmente contenuta (anche per relationem), ma non può supplire quando il provvedimento originario è privo di qualsiasi vaglio critico: in tal caso l'integrazione è illegittima e comporta l'annullamento.
  • Le regole stabilite dalle Sezioni Unite (Ellade) si applicano anche ai sequestri finalizzati alla confisca tributaria: non c'è automatismo nella decisione di sequestro solo perché si tratta di denaro sottratto al fisco.
  • In caso di annullamento senza rinvio per carenza motivazionale assoluta il risultato pratico è la restituzione di quanto sottoposto a sequestro e l'eventuale comunicazione agli uffici competenti (Procura generale) per gli adempimenti successivi.

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