Cassazione Penale, Ordinanza n. 05769/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo di ricorso riproduceva in modo sostanzialmente generico censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato, per inferire la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta, l'elevato numero di dosi ricavabili (1155), la presenza di strumenti per la confezione e un foglio con nomi e numeri riconducibili a somme di denaro. Il secondo profilo riguardava la pena, ritenuta dal ricorrente non correttamente determinata; anche tale doglianza è stata giudicata generica, perché diretta a contestare l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito, che aveva valutato gli indici di gravità del fatto e la personalità dell'imputato, desunta anche da un precedente specifico, collocando la pena poco sopra la media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di contestazioni già vagliate e respinte in appello, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica sulla destinazione a terzi dello stupefacente. Ha parimenti ritenuto generica la censura sulla pena, poiché investiva scelte discrezionali del giudice di merito adeguatamente motivate in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La detenzione della sostanza è stata valorizzata come riferibile a finalità di cessione a terzi sulla base di indici fattuali sintomatici, in particolare quantità, strumenti di confezionamento e annotazioni compatibili con movimentazioni di denaro.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure meramente riproduttive di doglianze già dedotte e confutate con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali il numero elevato di dosi ricavabili, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e elementi documentali o annotativi compatibili con attività di spaccio.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non possono risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la pena sia collocata in prossimità della media edittale sulla base di elementi individualizzanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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