Cassazione Penale, Ordinanza n. 24387/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/06/2025. Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in tre profili: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati; vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; censura sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto privo di specificità: la difesa si limita a richiamare le imputazioni e a sostenere l'erroneità degli esiti dei due gradi di giudizio, senza confrontarsi con gli argomenti fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi
le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche devono essere sorrette da censure specifiche e confutative
la censura sulla dosimetria della pena richiede un confronto concreto con i criteri di commisurazione adottati dal giudice di merito
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le contestazioni già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi sull'elemento soggettivo, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena deve essere specifica, autosufficiente e argomentata in relazione alle rationes decidendi della decisione di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera affermazione di ingiustizia della pena, ma deve indicare quali criteri legali di commisurazione siano stati violati o mal valutati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- rami':['Processo penale'],'materie':['Impugnazioni'],'sottomaterie':[],
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →