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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24387/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/06/2025. Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in tre profili: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati; vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; censura sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è del tutto privo di specificità: la difesa si limita a richiamare le imputazioni e a sostenere l'erroneità degli esiti dei due gradi di giudizio, senza confrontarsi con gli argomenti fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi

  • art. 62-bis c.p.

    le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche devono essere sorrette da censure specifiche e confutative

  • art. 133 c.p.

    la censura sulla dosimetria della pena richiede un confronto concreto con i criteri di commisurazione adottati dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le contestazioni già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi sull'elemento soggettivo, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena deve essere specifica, autosufficiente e argomentata in relazione alle rationes decidendi della decisione di merito.
  • La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una mera affermazione di ingiustizia della pena, ma deve indicare quali criteri legali di commisurazione siano stati violati o mal valutati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
  • rami':['Processo penale'],'materie':['Impugnazioni'],'sottomaterie':[],

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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