Cassazione Penale, Sentenza n. 1296/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione della richiesta di applicazione dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p. (novella introdotta dalla cd. "legge Cartabia") per ottenere che il decreto penale di condanna n. 909/2022 tenesse conto della riduzione di un quinto della pena pecuniaria prevista in caso di mancata opposizione. Il decreto era stato emesso il 24/05/2022 e notificato il 24/01/2023; la domanda era stata presentata dopo la scadenza del termine per l'opposizione. Il GIP aveva ritenuto la norma di natura processuale e non applicabile retroattivamente al decreto emesso prima dell'entrata in vigore della disposizione, non potendo inoltre essere emesso un nuovo decreto penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando precedenti pronunce (in particolare sul principio di applicazione della lex mitior ai decreti penali notificati dopo l'entrata in vigore della norma), ha ritenuto che l'art. 460, comma 1, lett. h-ter, c.p.p., pur essendo norma processuale, produce effetti sostanziali favorevoli (riduzione della sanzione) e quindi si applica ai decreti penali emessi prima ma notificati dopo l'entrata in vigore della novella (30/12/2022). Per questo la Corte ha annullato senza rinvio il decreto penale n. 909/22 e ha rideterminato la pena riducendola di un quinto: dalla multa originaria di €400 è stata detratta la quota di €80, fissando la pena definitiva in €320,00.
Norme richiamate
art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1 e 2, punto a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30.12.2022
La norma, pur processuale nella collocazione, comporta un effetto sostanziale favorevole (riduzione di un quinto della pena pecuniaria in caso di mancata opposizione) e pertanto si applica anche ai decreti penali emessi prima della sua entrata in vigore se notificati successivamente
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio della lex mitior: il soggetto deve essere giudicato secondo la disposizione più favorevole sopravvenuta; fondamento per estendere l'applicazione della nuova norma ai casi in cui il decreto penale sia stato notificato dopo l'entrata in vigore
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione di annullamento del decreto penale da parte della Corte (potere di annullamento ai sensi dell'art. 620)
Norma penale che disciplina il fatto-reato contestato (imbrattamento di bene immobile del comune) e base della sanzione pecuniaria originaria
art. 459, comma 1-bis, e art. 442, comma 2 (richiamati in motivazione dalla giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui disposizioni processuali che producono effetti sostanziali più favorevoli possono applicarsi a provvedimenti emessi prima ma notificati dopo l'entrata in vigore
Massime di principio
- La lex mitior (art. 2, comma 4, cod. pen.) impone l'applicazione della norma più favorevole anche quando la nuova regola, pur di natura processuale, produce effetti sostanziali benefici per l'imputato.
- Per i decreti penali di condanna emessi prima ma notificati dopo l'entrata in vigore di una norma che comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole, la norma sopravvenuta è applicabile; non è pertanto necessario che il decreto sia stato emesso dopo la modifica normativa.
- Non sempre è possibile «reiterare» l'emissione di un nuovo decreto penale: il rimedio corretto è l'applicazione della lex mitior tramite gli strumenti di impugnazione o l'intervento del giudice dell'esecuzione, con annullamento e rideterminazione quando necessario.
- La qualificazione della disposizione come "processuale" non esclude la sua applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2 cod. pen. se essa incide sul quantum della sanzione in senso favorevole; l'elemento decisivo è l'effetto sostanziale, non la collocazione normativa.
- Se la norma favorevole è entrata in vigore prima della notifica del provvedimento sanzionatorio, conviene valutare l'azione (ricorso per cassazione, incidente di esecuzione, o istanza al giudice dell'esecuzione) più idonea a ottenere l'applicazione della riduzione prevista.
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