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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27265/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di tributi dovuti dalla società a titolo di imposte di registro e ipocatastali. In primo grado l’impugnazione era stata accolta; in appello la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato il gravame dell’agente della riscossione, ritenendo in sostanza che la prova della notifica dell’atto presupposto, ossia un avviso di accertamento con relativa relata/copia di notifica eseguita per posta, fosse stata prodotta solo in appello e quindi tardivamente, essendo stata una produzione che poteva e doveva avvenire in primo grado senza giustificazione dell’eventuale ritardo. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi sull’istanza di chiamata in causa dell’ente impositore, che l’agente sosteneva di avere tempestivamente sollecitato e riproposto in appello, assumendo che la chiamata del terzo avrebbe richiesto autorizzazione giudiziale; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile e che, pertanto, non poteva essere dichiarata tardiva/inammissibile la documentazione sulla notifica dell’atto presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, nel processo tributario, per il principio di specialità del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, trova applicazione esclusiva l’art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza essere soggette ai limiti dell’art. 345 c.p.c. e senza che rilevi, ai fini dell’ammissibilità, che i documenti fossero già nella disponibilità della parte o che la loro mancata produzione in primo grado non sia giustificata. Ha inoltre richiamato il principio per cui documenti irritualmente prodotti in primo grado o depositati tardivamente possono comunque essere esaminati in appello se acquisiti al fascicolo processuale nei termini processuali previsti. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge processuale e falsa applicazione di norme processuali.

  • L. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    È richiamata nel primo motivo di ricorso come norma che l’agente assume violata, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • artt. 103, 106 e 269 c.p.c.

    Sono richiamati nel primo motivo come norme sulla chiamata del terzo e sul riparto dell’onere probatorio, senza una specifica trattazione autonoma della Corte su tali disposizioni.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 23, commi 1 e 3

    Sono richiamati nel primo motivo in tema di litisconsorzio e costituzione/chiamata in giudizio dell’ente impositore.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    La Corte afferma che, nel processo tributario, questa norma consente la produzione di nuovi documenti in appello e prevale, per specialità, sulle regole ordinarie del processo civile.

  • art. 345 c.p.c.

    Non si applica al processo tributario in tema di nuovi documenti in appello, per effetto della disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    È richiamato per affermare il principio di specialità: prevale la norma processuale tributaria rispetto a quella processuale civile ordinaria.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    È richiamato per affermare che i documenti tardivamente depositati nel primo grado, se acquisiti al fascicolo nei termini, possono essere esaminati in appello.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, cit.

    La Corte precisa che le modifiche normative sopravvenute al testo dell’articolo non si applicano ratione temporis al caso deciso.

  • d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lett. bb)

    È citato solo per segnalare la riformulazione dell’art. 58, non applicabile alla controversia per ragioni temporali.

  • d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 4, comma 2

    È richiamato per il criterio tempus regit actum quanto all’applicazione delle nuove disposizioni processuali.

  • art. 330 c.p.c.

    È richiamato in tema di notificazione del ricorso per cassazione alle parti non costituite o costituite senza specifiche indicazioni di domicilio.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per l’ultrattività dell’indicazione della residenza, sede o domicilio effettuata nel giudizio di primo grado, rilevante per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come disposizione concernente il litisconsorzio, ma non oggetto di autonoma decisione di merito.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla chiamata del terzo, senza un’autonoma interpretazione della Corte sul punto.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla prova, ma non trattato autonomamente nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è espressamente consentita dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e non è subordinata ai limiti dell’art. 345 c.p.c., né alla dimostrazione dell’impossibilità di produrli in primo grado.
  • Il principio di specialità impone di applicare la disciplina processuale tributaria speciale in via prevalente rispetto alla disciplina processuale civile ordinaria quando le due regolano lo stesso profilo.
  • Nel giudizio tributario, la tardiva produzione documentale in primo grado non preclude, di regola, l’esame del documento in appello se il documento è comunque entrato nel fascicolo processuale ed è stato prodotto nei termini rilevanti per il grado di appello.
  • L’eventuale omissione di pronuncia su questioni processuali diverse può restare assorbita quando il motivo principale sul regime di ammissibilità della prova documentale in appello risulti fondato.
  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notificazione segue le regole dell’art. 330 c.p.c. coordinate con l’ultrattività delle indicazioni di sede o domicilio rese nel primo grado ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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