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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08694/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per furto pluriaggravato; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello e confermato la sentenza di condanna. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto aspecifico il motivo d'appello relativo alla diminuzione del trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, in appello era stato evocato l'art. 133 c.p. per contestare la dosimetria della pena e lamentare l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo di appello sulla pena fosse originariamente inammissibile perché formulato in modo estremamente generico; di conseguenza, non era deducibile in cassazione il difetto di motivazione della sentenza di appello su una censura già viziata da genericità. La Corte ha inoltre rilevato che anche il motivo di ricorso era generico, limitandosi a richiami superficiali all'eccessiva severità della pena. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio per censurare la dosimetria della pena; il semplice richiamo ai criteri legali, se non specificamente argomentato, non rende ammissibile il motivo di appello o di ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di violazione di legge e vizio di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un motivo di appello generico e quindi originariamente inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato implicitamente come parametro della inammissibilità originaria dei motivi di appello generici, che si riflette sul giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di appello che contesti la dosimetria della pena deve essere specifico: il mero richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. non basta se non accompagnato da una concreta argomentazione sulle circostanze rilevanti per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • La genericità del motivo di appello si riverbera sul ricorso per cassazione: non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado quando la decisione si pronunci su un motivo di appello già originariamente generico.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo assertivo l'eccessiva severità della pena, senza indicare specifiche omissioni o illogicità della motivazione, è a sua volta generico e quindi inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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