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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra il capo di imputazione (pistola semiautomatica cromata calibro 22) e la pistola oggetto della perizia/condanna (pistola semiautomatica brunità calibro 6,35), nonché presunta inesattezza del verbale di sequestro che indicherebbe invece solo un coltello a serramanico e una pistola giocattolo; 2) inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per omissione nella pronuncia sulla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (fatto di lieve entità) formulata in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la differenza descrittiva non ha determinato pregiudizio alla difesa né mutato radicalmente la fattispecie, essendo accertata l'identità dell'arma sottoposta ad accertamenti balistici e rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità (richiesta generica dell'attenuante nell'atto di appello) e, comunque, la motivazione della Corte distrettuale dimostra il rigetto dell'attenuante sulla base di circostanze concrete (modalità di custodia, disponibilità di altre armi/oggetti attinenti attività delittuose). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il resistente è prevalso.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiede correlazione tra imputazione e sentenza, ma la Corte ritiene che le modifiche meramente descrittive non determinano violazione se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa; dunque discrepanze formali non invalidano la sentenza se non arrecano pregiudizio alla difesa.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la mutazione non rilevante della descrizione del fatto non richiede restituzione degli atti al pubblico ministero; il giudice può adeguare la descrizione agli atti se non cambia l'essenza della fattispecie.

  • art. 581 cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 1, comma 55, L. 3 agosto 2017, n. 103)

    Imposta i requisiti di specificità per i motivi di impugnazione: la mancanza di contenuto adeguatamente specifico rende inammissibile il motivo che si limiti a una richiesta generica (es. richiesta dell'attenuante senza indicazione di elementi fattuali).

  • art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Prevede l'attenuante per il fatto di lieve entità in materia di armi; la Corte ricorda che, sebbene applicabile in astratto alla detenzione di pistole calibro 6,35, può essere esclusa sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (modalità di custodia, disponibilità di altri strumenti per delinquere).

  • art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma originariamente richiamata nell'imputazione per detenzione di arma clandestina; la Corte d'appello ha riqualificato la fattispecie sulla base degli accertamenti, senza che ciò costituisca modifica rilevante atteso l'oggetto noto all'imputato.

  • artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme cui è stata riqualificata l'originaria imputazione; la riqualificazione descrittiva è ammessa se non incide sulla sostanza della fattispecie e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi.

Massime di principio

  • Una discrepanza descrittiva tra capo d'imputazione e descrizione della cosa oggetto di sentenza non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa: va valutato se la differenza incide sull'identità dell'oggetto e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi.
  • Il giudice può adeguare la descrizione del fatto agli atti investigativi senza restituire gli atti al pubblico ministero quando la modifica non altera la fattispecie nei suoi elementi essenziali.
  • Motivi di impugnazione generici (es. richiesta generica di attenuante) sono inammissibili se non contengono indicazioni specifiche sui fatti o sulla condotta; l'omessa pronuncia del giudice su un motivo 'ab origine' inammissibile non è rimediabile in cassazione per carenza d'interesse.
  • L'attenuante di cui all'art. 5 l. 895/1967 può essere applicabile a pistole di piccolo calibro ma può essere esclusa sulla base delle modalità di detenzione, della pericolosità concreta e di elementi soggettivi/oggettivi indicativi di maggiore disvalore.
  • In contestazioni relative ad armi, la valutazione complessiva delle circostanze (luogo e modalità di conservazione, presenza di altri strumenti attinenti il crimine) è decisiva per la concessione o esclusione delle attenuanti.

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