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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41962/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente affidato, chiuso in data 24.10.2007. La società correntista, insieme ad alcune persone fisiche che avevano partecipato all’opposizione, ha contestato il credito bancario deducendo l’illegittimità di clausole contrattuali relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, nonché la conseguente necessità di ricalcolare il saldo. In primo grado il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, ha ricalcolato il rapporto depurandolo di tali addebiti, ha ritenuto legittima la cms e gli interessi moratori post-chiusura, e ha poi accertato un debito residuo a carico degli opponenti. In appello è stata confermata la decisione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c., sostenendo che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca, l’onere di provare integralmente i fatti costitutivi del credito, inclusa la ricostruzione completa del rapporto di conto corrente e la produzione di tutti gli estratti conto, gravava sull’istituto di credito e non sui correntisti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. ed error in procedendo, contestando la qualificazione come non contestata della produzione di estratti conto parziali da parte degli opponenti e sostenendo che le contestazioni del saldo iniziale impedivano di assumere quel dato come provato. I ricorrenti hanno quindi chiesto il rinnovo del criterio di ricostruzione del saldo, ritenendo che, in mancanza di prova del saldo iniziale da parte della banca, si dovesse partire da zero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione. La Corte ha ricordato il principio secondo cui, nei rapporti bancari di conto corrente, quando siano contestate clausole di interessi ultralegali o anatocistici e manchino parte degli estratti conto, bisogna distinguere se a promuovere la domanda sia la banca o il correntista; tuttavia ha ritenuto errata l’affermazione del giudice di merito secondo cui la produzione di estratti conto parziali da parte del correntista comporterebbe automaticamente non contestazione del saldo iniziale. Ha precisato che tale produzione può accompagnarsi a una contestazione del saldo, e che il giudice di rinvio dovrà verificare se tale contestazione sia stata effettivamente svolta e, in caso positivo, procedere al ricalcolo del rapporto partendo da zero anziché dal saldo iniziale riportato nel primo estratto disponibile. Poiché la banca intimata non ha svolto difese, non sono state liquidate spese nel dispositivo riportato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova nei giudizi sul saldo di conto corrente e sulle reciproche pretese di banca e correntista

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione di non contestazione di un dato contabile e per affermare che la produzione di documenti non equivale automaticamente ad ammissione del saldo iniziale

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario, quando siano contestate clausole di interessi ultralegali o anatocistici e la documentazione sia incompleta, la ricostruzione del saldo richiede di distinguere tra l’ipotesi in cui agisca la banca e quella in cui agisca il correntista, verificando quale parte debba provare il saldo iniziale e con quali mezzi.
  • La produzione di estratti conto parziali da parte del correntista non comporta di per sé una non contestazione del saldo iniziale riportato nel primo estratto disponibile; occorre verificare in concreto se la parte abbia invece contestato quel dato contabile.
  • Se il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile non risulta provato e il correntista contesta il dato, il giudice deve evitare di assumere quel saldo come base del ricalcolo e può essere necessario partire da zero.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su rapporto bancario, la domanda della banca e le contestazioni del correntista possono determinare una ripartizione dell’onere probatorio sulle rispettive pretese, ma la prova del credito resta ancorata alla corretta ricostruzione del rapporto e alla verificazione delle contestazioni effettivamente sollevate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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