Cassazione Penale, Sentenza n. 49499/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato in rito abbreviato per più furti aggravati in concorso (capi L, M, N, O) con VARTOSU Constantin, TIMOFTE Sergiu Contatin e ZAHARIA Iulian; i fatti riguardano l'asportazione di ingenti quantitativi di cavi in rame e altro materiale ai danni di BRAI s.r.l. e BIOENERGY TOSCANA s.r.l. L'appello chiedeva l'annullamento per: (i) nullità/profilo processuale per mancata comunicazione della data di rinvio dell'udienza di decisione; (ii) nullità della perizia di trascrizione per incompatibilità del perito (aveva svolto funzioni di consulente del P.M.); (iii) assenza/insufficienza di prove e vizio di motivazione con riferimento agli elementi indiziari (si allegava che i mezzi erano prestati per attività lecite e per rapporto di amicizia); (iv) insufficienza di elementi probatori per il capo O).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. In punto di procedibilità delle fattispecie, la Corte ha ritenuto irrilevante la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022 e art.85 con le disposizioni transitorie) in quanto il ricorso era inammissibile e, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (Salatino), l'inammissibilità impedisce lo scrutinio sulla sopravvenuta procedibilità a querela. I primi due motivi (nullità per mancata comunicazione del rinvio e perizia incompatibile) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la mancata comunicazione riguardava solo la data di deliberazione in un rito cartolare con scambio regolare delle conclusioni e la presunta incompatibilità del perito sarebbe stata conoscibile prima e non tempestivamente eccepita (nullità relativa e soggetta a decadenza). I motivi sostanziali sulla prova (terzo e quarto) sono stati considerati deduzioni che chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei due gradi di merito; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica, non manifestamente illogica o contradittoria, e la ricostruzione difensiva non ha evidenziato aporie tali da giustificare la valutazione di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (modifica art. 624 cod. pen.)
Ha reso il reato di cui all'art. 624 cod. pen. procedibile a querela di parte; la Corte ha però ritenuto che il mutato regime di procedibilità non precluda automaticamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità impedisce lo scrutinio sulla sopravvenuta procedibilità.
art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Disposizione transitoria che posticipa il decorso del termine querela per reati commessi prima della entrata in vigore della novella; la Corte ha richiamato tale norma ma ha concluso che, onde la questione sia esaminata in Cassazione, il ricorso deve essere ammissibile.
Reato applicato nella fattispecie (riqualificazione dal 624-bis al 624); la Corte ha esaminato la sussistenza degli elementi di responsabilità tipici del furto in concorso.
Capo originario dell'imputazione poi riqualificato: menzionato nella sentenza ma la condanna è stata pronunciata ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
art. 625 n. 7-bis cod. pen. (aggravante)
Aggravante contestata e poi esclusa dalla Corte territoriale nel giudizio di merito.
art. 222 cod. proc. pen. (incompatibilità del perito)
La norma vieta l'uso di un perito incompatibile; la Corte ha ricordato che l'eventuale nullità per incompatibilità è di natura relativa e va eccepita tempestivamente, a pena di decadenza.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen. (nullità per mancata vocatio in ius / avviso difensore)
L'omesso avviso al difensore di fiducia può integrare nullità assoluta quando obbligatoria la presenza; tuttavia la Corte ha distinto i casi in cui il difetto riguardi la data di deliberazione in rito cartolare e ha ritenuto la doglianza mal posta e non idonea a provocare la nullità assoluta nella fattispecie.
art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 (rito cartolare)
Permette la trattazione cartolare degli appelli penali in determinate condizioni; la Corte ha osservato che quando le parti hanno scambiato conclusioni scritte per il rito cartolare l'omessa notifica del rinvio per la deliberazione può risultare non invalidante se non tempestivamente dedotta.
art. 129 cod. proc. pen. (dovere del giudice di rilevare di ufficio cause di non punibilità)
Il dovere di rilevare cause di non punibilità è subordinato all'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che non possa operare ove il ricorso sia inammissibile per vizi formali.
Limita la Corte di cassazione nella rivalutazione della motivazione e delle prove; la Corte ha ricordato che non è consentita la sostituzione della propria valutazione del fatto a quella dei giudici di merito salvo aporie manifeste o illogicità tali da integrare i presupposti di ammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammenda)
Consente la condanna per spese processuali e l'ammenda alla Cassa delle ammende: la Corte ha irrogato il pagamento di euro 3.000 contro il ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica legislativa che rende un reato procedibile a querela di parte non invalida automaticamente un ricorso inammissibile: la Cassazione, secondo le Sezioni Unite, non è tenuta a verificare la procedibilità quando l'impugnazione è inammissibile per vizi formali
- Le nullità relative (es. incompatibilità del perito) devono essere eccepte tempestivamente non appena conosciute; la mancata tempestiva deduzione provoca decadenza dell'eccezione
- Nei riti cartolari, se le parti hanno scambiato e depositato conclusioni scritte, l'omessa comunicazione del rinvio avente ad oggetto soltanto la deliberazione può non comportare nullità insanabile se non dedotta nei termini
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova se non sono evidenziate aporie, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione; le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- Per ottenere che la Corte di legittimità rilevi d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta (art.129 c.p.p.) è necessario che il ricorso sia ammissibile e che la questione sia proposta nei limiti consentiti dall'impugnazione stessa
- Quando si contesta una perizia o una trascrizione per incompatibilità dell'ausiliario, il difensore deve dimostrare di non poter effettuare il controllo prima e indicare quando ha effettivamente avuto conoscenza dell'incompatibilità per non incorrere in decadenza
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