Cassazione Penale, Sentenza n. 21956/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato di una bicicletta elettrica e per estorsione ai danni di Bizzi Nicholas. Ha dedotto quattro motivi: (1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa Bizzi, sostenendo che avrebbe dovuto essere ascoltato come imputato per reato connesso (richiamando artt. 64 co.3 lett. c), 64 co.3-bis, 197-bis e 210 c.p.p.); (2) carenza di attendibilità del Bizzi per ritardi nella denuncia, incongruenze temporali e riscontri contrari; (3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella quantificazione della pena, anche in relazione all'aumento per continuazione; (4) illegittimità delle statuizioni civili e mancata specificazione dei danni quantificati in Euro 8.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato perché: (a) la sentenza di merito si fonda non solo sulle dichiarazioni di Bizzi ma anche su altre testimonianze convergenti (Eli Lufti e Andrea Chiovaro), e il ricorrente non ha mostrato l'incidenza che l'esclusione della sola testimonianza di Bizzi avrebbe avuto sulla "prova di resistenza"; (b) Bizzi non risultava iscritto nel registro degli indagati e poteva essere esaminato come testimone, posto che per il furto ai danni dei genitori beneficiava della scriminante di cui all'art. 649 c.p., mentre lo zio non aveva sporto querela (condizione di procedibilità). Gli altri motivi sono stati ritenuti impugnazioni di merito (valutazione della credibilità, delle attenuanti, della congruità della pena e della quantificazione civile) e quindi inammissibili in cassazione. Sono state ritenute corrette anche le statuizioni civili (liquidazione equitativa di Euro 8.000,00). A seguito della inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere riconducibili ai parametri di cui all'art. 606; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o attinenti al merito e quindi inammissibili.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare Euro 3.000,00.
Richiamata come scriminante che ha giustificato il fatto del Bizzi verso i genitori, rendendolo non perseguibile per quel fatto e legittimando il suo esame come testimone e non come imputato per reato connesso.
art. 64 co.3 lett. c) e co.3-bis c.p.p.
Norme relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni e alla posizione della persona offesa; il ricorrente ha invocato tali disposizioni per contestare l'uso delle dichiarazioni di Bizzi, ma la Corte ha ritenuto la contestazione aspecifica e infondata alla luce del complesso probatorio.
Norma collegata alla posizione della persona offesa/testimone; la Corte ha ritenuto che Bizzi sia stato correttamente qualificato e ascoltato come testimone.
Regole sull'assunzione della testimonianza in dibattimento; richiamata nel contesto dell'uso delle dichiarazioni della persona offesa.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri di determinazione della pena e che la graduazione e gli aumenti per continuazione rientrino nel loro apprezzamento discrezionale.
Previsione procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato in tale forma.
Norma che disciplina le memorie: il difensore ha presentato memoria ex art. 601, richiedendo l'accoglimento del ricorso; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione l'utilizzabilità di una singola prova (es. dichiarazione della persona offesa), il motivo deve specificare l'incidenza che l'eliminazione di quella prova avrebbe sul complesso probatorio (prova di resistenza); in mancanza, il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La qualificazione della persona come testimone o come imputato dipende dalla situazione sostanziale (es. esercizio di una scriminante o mancanza della querela): se la persona offesa beneficia di una scriminante o non sono sussistenti condizioni di procedibilità per il reato a suo carico, può essere legittimamente ascoltata come testimone.
- La Cassazione non riesamina i fatti né procede a una nuova valutazione della attendibilità delle prove: le censure che richiedono una diversa lettura delle risultanze fanno esclusivamente capo al merito e sono inammissibili in sede di legittimità.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve indicare elementi specifici e circostanze concrete per consentire al giudice di valutarne l'esistenza; in assenza di ciò, il diniego motivato con la mancanza di elementi è sufficiente.
- La quantificazione equitativa dei danni in sede civile è sindacabile in cassazione solo se emerge un vizio logico o una manifesta illogicità nella motivazione; valutazioni di prudente moderazione sono generalmente immuni da censura.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o aspecifico, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →