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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01516/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso denunciava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sull'attenuante esula da tali casi, perché la pena era stata esattamente quella concordata e non era stata denunciata un'illegalità della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non ricorresse alcuna ipotesi di illegalità della pena, essendo stata applicata la pena concordata e comunque entro i limiti legali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; sono quindi inammissibili le doglianze che riguardano profili diversi, come il mancato riconoscimento di un'attenuante.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, ma la sua mancata applicazione non integra, di per sé, uno dei motivi di ricorso ammessi contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    Costituisce la base per la declaratoria di immediata inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che costituiscono un catalogo tassativo.
  • La denuncia del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una doglianza rientrante nei motivi tipizzati dalla legge.
  • L'illegalità della pena ricorre solo quando sia stata applicata una sanzione fuori dal limite edittale o diversa da quella prevista dalla legge; se la pena è quella concordata e legittima, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il motivo di ricorso esula dall'ambito dei motivi consentiti contro il patteggiamento, la Corte può dichiarare l'impugnazione immediatamente inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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