Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della sentenza di appello che aveva ritenuto entrambi responsabili del reato aggravato di rissa e CHAGGAR anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. CHAGGAR denunciava la motivazione "apparente" della sentenza di primo grado (vizi nella motivazione) sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto annullare la sentenza anziché sostituirsi alla motivazione mancante. BEN SALAH deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i fatti dovevano essere qualificati come lesioni a carico del solo CHAGGAR e che gli altri avrebbero agito in legittima difesa; denunciava omissione di valutazione della deposizione del teste La Perna e contestava l'apprezzamento delle dichiarazioni del teste Giurdanella.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato il principio per cui la mancanza o la parzialità della motivazione in primo grado non impone l'annullamento automatico quando il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante. Quanto a BEN SALAH, la Corte ha ritenuto che il motivo non evidenzia un travisamento della prova idoneo e specifico; la critica si limitava ad una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e non indicava in modo univoco elementi decisivi omessi. È stata inoltre confermata l'applicabilità ordinaria del reato di rissa e l'eccezionalità del riconoscimento della legittima difesa tra corrissanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma pari a euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in rapporto al vizio di motivazione; la Corte ha esaminato le censure ma le ha ritenute inammissibili perché non dimostrano un travisamento decisivo della prova
Citato in relazione ai criteri di motivazione; la Corte ha confermato che l'appello può integrare o completare la motivazione del primo grado nell'ambito dei poteri di piena cognizione
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di motivi di impugnazione e nullità; la Corte ha ritenuto le censure infondate e manifestamente inammissibili
Richiamata dalla giurisprudenza citata: la mancanza assoluta di motivazione non rientra automaticamente tra i casi che impongono la trasmissione al giudice di primo grado se l'appello può integrare la motivazione
Norma relativa alle lesioni; richiamata dalla difesa di BEN SALAH che sosteneva dovesse essere contestato solo tale reato, ma la Corte ha ritenuto non provata la ricostruzione alternativa
artt. 192, 533, 530 comma 2 cod. proc. pen.
Norme procedurali indicate dai ricorrenti in relazione alla produzione e valutazione delle prove e alla motivazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria
Richiamato per la condanna al pagamento delle spese e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi manifestamente inammissibili o colposi
Massime di principio
- La Corte d'appello, esercitando i poteri di piena cognizione, può integrare o redigere la motivazione mancante della sentenza di primo grado; la mancanza della motivazione non comporta automaticamente l'annullamento
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: va denunciato un vizio di motivazione "di spessore", percepibile ictu oculi; minime incongruenze o rivalutazioni di merito non sono sufficiente motivo di cassazione
- Il cosiddetto "travisamento della prova" è deducibile in Cassazione solo se indicati in modo specifico e inequivocabile i mezzi di prova travisati o omessi e se tali elementi risultano decisivi per il giudizio
- La qualificazione del fatto come rissa, rispetto a ipotesi alternative (es. lesioni, legittima difesa), richiede una puntuale dimostrazione e, tra corrissanti, la legittima difesa è di regola inapplicabile salvo casi eccezionali di risposta imprevedibile e sproporzionata
- Ricorsi manifestamente infondati o non facilmente sostenibili possono comportare condanne alle spese e aggravio a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante selezionare e motivare con precisione le doglianze appellate
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